Assegno di mantenimento per i figli, assegno di divorzio e responsabilità genitoriale
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo all’assegno di mantenimento per i figli, all’assegno di divorzio all’ex-coniuge e in tema di responsabilità genitoriale.
CALCOLO PER L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con la sentenza n. 4145 del 10-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che il calcolo dell’assegno di mantenimento al figlio da parte dell’ex deve tener conto anche delle disponibilità economiche della madre collocataria e delle spese fisse del padre.
DEROGHE PER L’AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
Con la sentenza n. 161 del 27-01-2023, il Tribunale di Velletri stabilisce che, in tema di affidamento dei figli, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore”. (cfr. Cass. 24526/2010).
ASSEGNO DI DIVORZIO ALL’EX-CONIUGE: QUANDO SPETTA?
Con la sentenza n. 4200 del 10-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che l’ex-coniuge perde il diritto a percepire l’assegno di divorzio se non motiva la scelta di lasciare il lavoro dopo il matrimonio. Inoltre, con la sentenza n. 3681 del 07-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che l’assegno di divorzio può essere revocato quando lei eredita dal nuovo compagno, perché il lascito dimostra la stabile relazione sentimentale.
Il diritto all’assegno di divorzio, invece, spetta all’ex-coniuge quando la coppia non ha una «piena vita sessuale», come stabilito dalla sentenza della Cassazione Civile n. 3645 del 07-02-2023. Il contributo resta anche nel caso in cui la donna abbia una stabile relazione sentimentale con il nuovo compagno al quale fa anche la spesa.
PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Con la sentenza n. 3548 del 06-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di provvedimenti de potestate ex articoli 330, 333 e 336 Cc, il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato «in via non definitiva», trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale.
L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare riguardo a tutte le problematiche che sorgono in seguito a separazioni in cui viene coinvolto un minorenne, assegni di mantenimento e assegni all’ex-coniuge.