Gestione delle parti comuni, lastrico solare e infiltrazioni d’acqua

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.

PARTI COMUNI – LASTRICO SOLARE – INFILTRAZIONI D’ACQUA – RIPARTO DELLE SPESE 

La responsabilità per danni da infiltrazioni prodotti dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta nell’ambito di operatività dell’articolo 2051 Cc avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l’uso esclusivo. Sussiste quindi una responsabilità solidale e concorrente tra il proprietario esclusivo del lastrico solare o del terrazzo a livello ed il condominio. Il titolare esclusivo del lastrico solare è tenuto agli obblighi di custodia ex articolo 2051 Cc, in quanto ha un rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, e dunque risponde direttamente degli eventuali danni a norma dell’articolo 2051 Cc nei confronti del danneggiato, il quale deve considerarsi soggetto terzo rispetto al danno da inadempimento all’obbligo di conservazione della cosa comune; d’altra parte il è tenuto ex articoli 1130 Cc, comma 1, n. 4 e 1135 CC comma 1 n. 4 a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’ edificio e della relativa omissione risponde in base all’articolo 2043 Cc. È ammessa un’eccezione all’ipotesi del concorso, solo quando risulti provato che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico, o della terrazza a livello, sia responsabile del danno causato da una sua condotta che abbia provocato le infiltrazioni. In tale caso, ovviamente, tenuto al risarcimento sarà soltanto il proprietario esclusivo.

PARTI COMUNI – SPAZI PER PARCHEGGI – DESTINAZIONE INCOMPATIBILE CON QUELLA PREVISTA NEL PROGETTO AUTORIZZATO – CONSEGUENZE – TUTELA RIPRISTINATORIA – TUTELA RISARCITORIA

In tema di spazi destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione e di cui all’articolo 41- sexies della legge n. 1150 del 1942, l’effettiva esistenza di tali spazi è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale al loro uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato, ai quali altrimenti compete soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente all’indisponibilità degli spazi stessi.

AMMINISTRATORE – SPESE COMUNI – CONDOMINI MOROSI – OBBLIGO DI COMUNICARE NOMINATIVI AI CREDITORI

In tema di condominio, ai sensi dell’art 63, comma 1, disp. att. c.c., nel testo riformato dalla novella di cui alla l. 220/2012, l’amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Sussiste dunque un obbligo di collaborazione dell’amministratore di condominio nei confronti dei terzi, titolari dei crediti derivanti dalla gestione condominiale, rendendone sanzionabile la colpevole inerzia. Tale obbligo di informativa a vantaggio dei terzi creditori appare logicamente correlato al disposto del successivo comma 2 dell art 63 disp. att. c.c, in forza del quale i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto condominiale a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende condominiali.