Realizzazione di un sottotetto, rispetto delle norme antisismiche e parti comuni
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.
SOPRAELEVAZIONE – REALIZZAZIONE DI UN SOTTOTETTO – RISPETTO DELLE NORME ANTISISMICHE – AMMISSIBILITÀ – OBBLIGO DI PAGARE L’INDENNIZZO
In materia condominiale è legittima la sopraelevazione di un immobile in condominio che non pregiudica la statica dell’edificio e rispetta le norme sismiche. La realizzazione di un nuovo sottotetto è infatti vietata solo quando le strutture non sono in grado di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni dovute a un terremoto. Resta comunque l’obbligo di pagare l’indennizzo previsto dall’articolo 1127 del codice civile.
LASTRICO SOLARE – PARTI COMUNI – CONFIGURABILITÀ – DEROGA – CRITERI
L’individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall’art. 1117 c.c., ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l’alienazione del diritto di condominio.
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI – DELIBERAZIONI – RENDICONTO – DISAVANZO – DEBITO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE – RICOGNIZIONE ESPRESSA – DA PARTE DELL’ASSEMBLEA NECESSITÀ
La deliberazione dell’assemblea di condominio che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall’amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto – che è soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell’assemblea, su un oggetto specifico posto all’esame dell’organo collegiale.
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