Lavoratore diversamente abile e licenziamento disciplinare

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.

LAVORATORE DIVERSAMENTE ABILE – RAGIONEVOLI ACCOMODAMENTI – LAVORO AGILE – SUSSISTE

La necessaria considerazione dell’interesse protetto dei lavoratori disabili, in bilanciamento con legittime finalità di politica occupazionale, postula l’applicazione del principio dell’individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili, garantito dall’art. 5 della direttiva 2000/78/Ce, ovvero degli accomodamenti ragionevoli di cui alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, alla cui luce vanno interpretate le direttive normative antidiscriminatorie Ue: ne consegue che è stato individuato nella soluzione dello smart working dall’abitazione, già utilizzata nel periodo pandemico, il ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, risulta idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa.

LICENZIAMENTO – LAVORATRICE CHE MANIFESTA LA SUA VOLONTÀ DI SOTTOPORSI A PRATICHE DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE – DISCRIMINAZIONE – SUSSISTE – LICENZIAMENTO NULLO.

La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l’art. 4 della legge 604/66, l’articolo 15 dello statuto dei lavoratori e l’articolo 3 della legge 108/90, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/Cee sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall’ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex articolo 1345 Cc, né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico.

LICENZIAMENTO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – IMPOSSIBILITÀ DI PRESENZIARE ALL’AUDIZIONE – PATOLOGIA – OSTATIVA ALL’ESERCIZIO ASSOLUTO DEL DIRITTO DI DIFESA – PROVA A CARICO DELL’INCOLPATO – SUSSISTE.

In tema di licenziamento disciplinare il pregiudizio al diritto alla difesa deve essere concreto ed occorre perciò che il pregiudizio determinato dal mancato rispetto dei termini a difesa sia dedotto in concreto e non in via astratta. Incombe sul dipendente che contesti la legittimità della sanzione l’onere di dimostrare di non aver potuto presenziare all’audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa all’esercizio assoluto del diritto di difesa, dovendosi ritenere che altre malattie non precludono all’incolpato altre forme partecipative.

DIPENDENTE IN MALATTIA – CERTIFICATO MEDICO FALSO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – LEGITTIMITÀ – LESIONE DEL VINCOLO FIDUCIARIO – SUSSISTENZA.

In materia di lavoro, è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che trasmette all’impresa un certificato di malattia falso. In questa ipotesi, infatti, sussiste la lesione del vincolo fiduciario perché le condotte addebitate al lavoratore esprimono disprezzo e noncuranza per l’organizzazione aziendale.

Lo studio legale Verona dell’avvocato Tommasini, specializzato in diritto del lavoro e dei lavoratori a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito lavorativo.