Fenomeni infiltrativi, muro perimetrale del giardino e impugnazione delibera assembleare
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.
MURO PERIMETRALE DEL GIARDINO – APERTURA – PER METTERE IN COMUNICAZIONE LA PROPRIETÀ PRIVATA CON IL PARCHEGGIO COMUNE – SERVITÙ DI PASSAGGIO – CONFIGURABILITÀ – MANCATA AUTORIZZAZIONE
In materia condominiale, è illegittima l’apertura sul muro che mette in comunicazione il giardino privato con il parcheggio comune adiacente. Il varco, infatti, è idoneo a costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla proprietà di un condominio terzo che prima non esisteva.
PARTI COMUNI – FENOMENI INFILTRATIVI – LAVORI DELIBERATI DALL’ASSEMBLEA – PROVVEDIMENTO D’URGENZA – AUTORIMESSA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA – SGOMBERO PER CONSENTIRE I LAVORI – FUMUS BONI IURIS – PERICULUM IN MORA – STATO DEI LUOGHI – RISCHI PER LA STABILITÀ
Deve essere accolto il ricorso proposto ex articolo 700 Cpc dal condominio ordinando al singolo proprietario esclusivo di sgomberare immediatamente il box di proprietà di quest’ultimo da suppellettili e mobili ivi presenti e di consentire l’accesso all’impresa designata in sede assembleare dal condominio, al fine di eseguire i lavori appaltati per l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua per il tempo strettamente necessario all’esecuzione e all’ultimazione delle opere, dovendosi ritenere che lo stato dei luoghi non consenta di attendere la definizione di un giudizio a cognizione piena e che un’ulteriore stasi degli interventi necessari possa risolversi in un drastico peggioramento delle condizioni già precarie in cui versa l’immobile condominiale.
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE – SINDACATO GIURISDIZIONALE
In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell’art. 1109, comma 1,c.c.” (Cass. n. 5061/2020; nello stesso senso cfr. Cass. n. 20135/2017).
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