Prevenzione infortuni sul lavoro, contratto di apprendistato e licenziamento disciplinare
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.
LAVORO – PREVENZIONE INFORTUNI – SUL LAVORO – CONTRATTO DI APPALTO – RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
La responsabilità del committente, quale titolare ex lege di un’autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la sua responsabilità, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’articolo 90, comma nove, lettera a), del decreto legislativo 81/2008 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro poiché l’obbligo di verifica di cui all’articolo 90 non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo: ne consegue che deve essere cassata con rinvio, ai fini civili, la sentenza nei confronti del committente, ai sensi dell’articolo 622 Cpp al giudice civile, competente per valore in grado di appello.
In tema di apprendistato professionalizzante deve ritenersi che in caso di inidoneità, fisica o psichica, del lavoratore allo svolgimento della mansione afferente alla qualifica professionale da conseguire alla fine del periodo di apprendistato, tale da impedire al datore di lavoro di impartire la formazione e, all’apprendista, di riceverla viene meno l’oggetto del contratto: pertanto, il datore di lavoro è legittimato a recedere senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, mansioni ulteriori e diverse il cui disimpegno è vietato ex lege.
In tema di licenziamento disciplinare per abuso del periodo di malattia, deve ritenersi che il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il servizio sanitario nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, mentre tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, i quali, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell’articolo 2729 Cc, consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che ha erroneamente asserito che per contestare l’esattezza d’una diagnosi sia necessario per il datore proporre una querela di falso del certificato medico.
Deve essere dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato laddove il datore non allega di aver rispettato i criteri di cui all’articolo 5 della legge 223/91, per l’individuazione del lavoratore da licenziare – vale a dire carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico- produttive ed organizzative – trovando tuttavia applicazione la disciplina dell’articolo 9, del decreto legislativo 23/2015, secondo cui «ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 300/970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Lo studio legale Verona dell’avvocato Tommasini, specializzato in diritto del lavoro e dei lavoratori a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito lavorativo.

