Maltrattamenti in famiglia e rapporti patrimoniali tra i coniugi

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.

 

VIOLENZE PERPETRATE DAL CONIUGE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO – CONSIDEREVOLE LASSO DI TEMPO TRASCORSO TRA L’INIZIO DELLE CONDOTTE VIOLENTE E LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE

In tema di separazione, le violenze perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole la dichiarazione di addebitabilità all’autore; il solo decorrere del tempo dalle violenze presunte non è un fattore che può, di per sé, escludere ragionevolmente la rilevanza delle stesse ai fini della pronuncia di addebito.


MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – VIOLENZA PSICOLOGICA – CONDOTTE PREVARICATRICI – REGIME ID VITA MORTIFICANTE ED INSOSTENIBILMENTE VESSATORIO 
In tema di maltrattamenti in famiglia le singole condotte maltrattanti non devono necessariamente integrare di per sé un illecito e tantomeno illeciti a base violenta, configurandosi il reato in presenza di comportamenti che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o anche solo psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione: ne consegue che il reato ex articolo 572 Cp risulta integrato laddove la condotta dell’imputato determina non una episodicità di fatti lesivi, ma un regime di vita mortificante ed insostenibilmente vessatorio per la persona offesa.
PRECETTO DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO – ECCEZIONE DI SOPRAVVENUTA RICONCILIAZIONE – LIMITI DI DEDUCIBILITÀ

L’invocata riconciliazione tra i coniugi, finalizzata ad ottenere la revoca dell’ obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento con efficacia retroattiva, oltre a dover essere provata dal coniuge che la eccepisce, non può essere accertata dal GE, in sede di opposizione a precetto azionato a seguito del mancato assolvimento agli oneri di mantenimento, ma solo dal giudice competente a decidere sulla revoca, modifica delle condizioni della separazione, non potendo il GE incidere sul titolo esecutivo azionato. Alle stesse conclusioni deve giungersi in relazione alla sostituzione dell’assegno di mantenimento con forme di mantenimento diretto, potendo la stessa essere autorizzata solo dal Giudice della separazione.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI – MUTUO IPOTECARIO – RATE VERSATE DOPO LA SEPARAZIONE DA UNO SOLO DEI CONIUGI

In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l’altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all’estinzione dello stesso (e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell’intestazione del mutuo). La ripetibilità potrà essere fatta valere con l’azione di regresso solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo ei coniugi non sia imposto dal giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.

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