Assemblea dei condomini e spese per la manutenzione delle parti comuni

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA – UNITÀ ESTERNA – INSTALLAZIONE NELLA CHIOSTRINA CONDOMINIALE – USO PIÙ INTENSO DELLA COSA COMUNE

Posto che l’installazione di un condizionatore sul muro del cavedio comune, quale estrinsecazione dell’esercizio del diritto di proprietà di ciascun condomino, rientra tra quegli interventi legittimati ai sensi dell’articolo 1102 Cc che consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini, deve essere annullata per violazione dell’articolo 1102 Cc la delibera approvata dall’assemblea condominiale che dispone la rimozione dell’impianto e il ripristino dello stato dei luoghi.

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI – DELIBERAZIONI – RENDICONTO CONSUNTIVO – FONDO CASSA – ALIMENTATO IN PARTI UGUALI DAI CONDOMINI PER OGNI ANNUALITÀ – SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – CONSUNTIVO – RIPARTO NON EFFETTUATO IN BASE AL CRITERIO DEI MILLESIMI

Deve essere annullata la delibera condominiale di approvazione del rendiconto consuntivo laddove l’amministratore avrebbe dovuto a consuntivo ripartire per millesimi tutte le somme occorse per il pagamento degli oneri relativi alle parti comuni, procedendo poi a computare quanto versato in accantonamento nel fondo comune da ogni singolo condomino nell’annualità in esame, traendo dunque per ciascuno il risultato delle somme ancora dovute, ovvero da disporre in restituzione, ove i versamenti nel fondo cassa fossero stati eseguiti in eccedenza. Diversamente agendo, le somme prelevate dal fondo cassa e utilizzate per il pagamento degli oneri condominiali risultano di fatto essere state ripartite in parti uguali tra i condomini, in ragione delle uguali somme dagli stessi versate in fase di alimentazione, concretizzandosi dunque la violazione del criterio di cui all’articolo 1123 Cc.

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO – CASI DI ILLEGITTIMITÀ

Affinché la delibera di approvazione del rendiconto possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell’art. 1137, comma 2,c.c., va accertato che, dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall’art. 1130-bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio e quelli di cui il bilancio invece dà conto, oppure che, comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione, sia impossibile realizzare l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione.

AMMINISTRATORE – SUBENTRO – INCASSI E SPESE CONDOMINIALI DA PROSPETTI DEL PRECEDENTE AMMINISTRATORE – CONSENSO DEI CONDOMINI

In tema di condominio, il nuovo amministratore, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione non ha potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste e contabili, spettando, invece, all’assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore.

L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto condominiale a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende condominiali.