Immobile in comproprietà e assegnazione casa familiare

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.

 

IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ – DISPONIBILITÀ DI ENTRAMBI I CONIUGI – SUSSISTE.

La casa in comproprietà, in assenza di figli o comunque di requisiti per l’assegnazione, deve rimanere a disposizione di entrambi i coniugi e, se uno ha sottratto le chiavi all’altro, è tenuto a restituirle.

ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE – ONERI DEL GODIMENTO – CONIUGE ASSEGNATARIO – SUSSISTE
In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o “in parte qua”, del comproprietario) dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estenda alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), onde simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario.
COMUNIONE TACITA FAMILIARE – (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) REGOLE VENETE – NATURA GIURIDICA – PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO – CONSEGUENZE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – PORTATA E CONTENUTO – NORME STATUTARIE LIMITATIVE DELLA PARTECIPAZIONE AI SOLI INDIVIDUI MASCHI – ILLEGITTIMITÀ – FATTISPECIE. 

In tema di comunioni tacite familiari, le “Regole” venete sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è subordinata ai principi della Costituzione e dell’ordinamento giuridico dello Stato e soggetta al sindacato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 23 c.c., sicché le norme statutarie che attribuiscono, anche indirettamente, un ruolo di preminenza nella gestione agli appartenenti di sesso maschile, sono illegittime per manifesta violazione del principio di eguaglianza. (Principio applicato con riferimento alle modifiche statutarie introdotte dalla Regola di Casamazzagno, che, in luogo del riferimento alla discendenza maschile, aveva inserito quello agli “antichi cognomi”, parimenti non rispettoso del dettato costituzionale, essendo il cognome trasmesso, di regola, dal padre).


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ambito famigliare.