Regole del lavoro su non concorrenza, controlli, responsabilità e previdenza

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.

OBBLIGO DI FEDELTA’ – DIVIETO DI CONCORRENZA – PATTO DI NON CONCORRENZA PATTO DI NON CONCORRENZA – AUTONOMIA RISPETTO AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO – SUSSISTENZA – CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO – VALUTAZIONE EX ANTE – NECESSITÀ.

Il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest’ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO – POSTA ELETTRONICA DEL LAVORATORE – CONTROLLI – TRATTAMENTO DEI DATI – ILLEGITTIMITÀ – CONDIZIONI.

In tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, ha precisato che sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in Internet, all’utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro – benché affidatario di compiti di rilievo pubblicistico – attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 300/70 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 151/15 vigente ratione temporis), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell’attività di questi ultimi, ed in assenza dell’acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal decreto legislativo 196/03. Il trattamento di quei dati si traduce, infatti, nella violazione dell’articolo 8 della menzionata legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate.

CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – RIFORMA CD. “CARTABIA” – CONDOTTE SUCCESSIVE AL REATO – VALUTAZIONE COMPLESSIVA – NECESSITÀ – SUSSISTE

In tema di applicazione dell’articolo 131-bis Cp il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull’episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo genererebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’articolo 301 del decreto legislativo 81/2008.

PREVIDENZA FORENSE – PENSIONE DI VECCHIA – CALCOLO DELLA PENSIONE – REDDITI DA PRENDERE A RIFERIMENTO – RIVALUTAZIONE – FATTISPECIE

In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 2 della legge 576/80, sono quelli coperti da contribuzione «effettivamente versata»; sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli articoli 10 e 18, comma quarto, la pensione di vecchiaia deve essere calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto. L’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio 1982, deve essere rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge 576/80, ai sensi dell’articolo 27 comma quarto di detta legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo Istat dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

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