Obblighi genitoriali, mantenimento e tutela dei figli
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO STABILITO IN SEDE DI SEPARAZIONE – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILE IN COMUNE – NESSUNA PREVISIONE DI ASSEGNO DIVORZILE – PERMANENZA DEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO – ESCLUSIONE.
L’accordo intercorso in sede di separazione non può essere considerato quale accordo transattivo ma, con riferimento all’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, quale riconoscimento dello stesso in ragione della permanenza del vincolo matrimoniale e per consentire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza. Intervenuta la pronuncia del divorzio non vi è ragione per il permanere dell’obbligo di versare il contributo di mantenimento e alcun assegno divorzile è stato previsto in accordo tra le parti.
L’adeguamento Istat sull’assegno di mantenimento si calcola sull’importo mensile fissato dal giudice e non su quello maggiore effettivamente versato. In più, devono essere restituiti i prestiti che risultano bonificati con questa causale.
DANNO ENDOFAMILIARE – MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO GENITORIALE – DECORRENZA – DALLA NASCITA DEL FIGLIO – SUSSISTE – PERCEZIONE SOGGETTIVA TARDIVA DEL PREGIUDIZIO – RILEVANZA – NON SUSSISTE
Gli obblighi genitoriali previsti dagli artt. 147 e 148 c.c. sorgono automaticamente al momento della procreazione, determinando un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare. Il danno non patrimoniale da privazione della figura genitoriale decorre dalla nascita del figlio e non dal momento in cui questi ha acquisito consapevolezza della reale identità del padre biologico. La percezione soggettiva tardiva del pregiudizio non ne sposta il momento genetico, che coincide con l’inizio dell’inadempimento degli obblighi genitoriali.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA – DOPO LA RISOLUZIONE DEL COMODATO CON IL SUOCERO – INEFFICACIA – SUSSISTE.
L’assegnazione della casa familiare a lei e il minore, dopo la risoluzione del comodato fra il suocero e il marito, non è opponibile all’anziano proprietario.
L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare.

