Sanzioni disciplinari, ferie, part time e tutele del lavoro
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.
SERVIZIO PER I CONTRIBUTI – ELENCHI LAVORATORI AGRICOLI – ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI – PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CANCELLAZIONE – TERMINE DI DECADENZA PER L’IMPUGNAZIONE – DECORRENZA.
Il termine di decadenza per l’impugnazione – ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970) – del provvedimento amministrativo di cancellazione dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’INPS.
SUBORDINAZIONE – SANZIONI DISCIPLINARI IRROGAZIONE – TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE – FUNZIONE – COMPLETO DECORSO DEL TERMINE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – CONDIZIONI – FATTISPECIE.
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa ex art. 7, comma 5, st.lav., l’irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale ad esigenze di tutela dell’incolpato e non a consentire al datore di lavoro un possibile ripensamento, sicché il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima del decorso di detto termine, ove il lavoratore abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni senza riservarsi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, purché l’atto comunicato al datore di lavoro abbia costituito concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dirigente, intimato prima della scadenza del termine previsto nella contestazione disciplinare, sul presupposto che la sua condizione di detenzione domiciliare gli aveva consentito unicamente l’invio di una comunicazione, insuscettibile di integrare il pieno esercizio del diritto di difesa).
FERIE ANNUALI DIRITTO ALLE FERIE – MATURAZIONE IN ASSENZA DI LAVORO EFFETTIVO – CONDIZIONI – IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTÀ DEL LAVORATORE – NECESSITÀ – FATTISPECIE.
Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell’illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d’azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).
BONUS BEBÈ REGIONALE – REQUISITI DI ACCESSO – RESIDENZA DA UN CERTO TEMPO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE – NATURA DISCRIMINATORIA.
Contrasta con la disciplina dell’Unione europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, al fine di introdurre misure di sostegno alla famiglia e favorire il benessere e l’inclusione sociale, istituisce un contributo economico una tantum per le famiglie dei bambini nati in un certo periodo (c.d. bonus bebè regionale), nella parte in cui contempla, ai fini dell’accesso alla misura, il requisito della residenza di entrambi i genitori per cinque anni nella Regione.
PART-TIME – PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – DIVIETO DI TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE RISPETTO AI LAVORATORI A TEMPO PIENO – CONDIZIONI DI IMPIEGO – PROGRESSIONE DI CARRIERA FISSATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – INCLUSIONE – INTERPRETAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN CONFORMITÀ AL DIVIETO – NECESSITÀ – FATTISPECIE.
La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell’applicazione del principio – di derivazione comunitaria – di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part- time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).
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