Clausola che limita i poteri dell’amministratore e lesione del diritto alla vita familiare

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.

CLAUSOLA CHE LIMITA I POTERI DELL’AMMINISTRATORE – INEFFICACIA – PRECETTO EMESSO DOPO LA SCADENZA DALLA CARICA – LEGITTIMITÀ – MOTIVI.

In materia condominiale è inefficace la clausola del regolamento che limita i poteri dell’amministratore a stare in giudizio. Le norme pattizie, infatti, non possono derogare alle disposizioni di legge sui poteri di rappresentanza dell’ente di gestione. Inoltre, il fatto che il gestore sia cessato dalla carica, non incide sulla possibilità di emettere un precetto nei confronti di un proprietario per il pagamento degli oneri dovuti.

PARTI COMUNI – LASTRICO SOLARE – INFILTRAZIONI D’ACQUA – DANNO NON PATRIMONIALE – LESIONE DEL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE – PROVA PER PRESUNZIONI – SUSSISTE

Il condominio deve essere condannato a risarcire in via equitativa al singolo proprietario esclusivo dell’unità immobiliare anche il danno non patrimoniale costituito dalla lesione al diritto alla vita privata familiare, inteso come ad avere un tetto che consenta una reale e concreta vivibilità, senza rischi continui di pregiudizi alla salute, umidità, insalubrità e quant’altro possa aggredire il bene della salute e dell’igiene, dovendosi ritenere che la prova possa essere fornita per presunzioni, non potendosi revocare in dubbio che la presenza di infiltrazioni, benché limitata a parte dell’immobile e in via temporanea abbia inciso negativamente sulla vita privata e familiare del danneggiato.

PARTI COMUNI – CANNA FUMARIA DA INSTALLARE SUL TERRAZZO DI COPERTURA DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE – DELIBERA CHE AUTORIZZA IL SINGOLO PROPRIETARIO ALL’INSTALLAZIONE – COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ – DELIBERA NON ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ – ANNULLAMENTO – SUSSISTE

Ai sensi dell’articolo 1108 comma terzo Cc, applicabile anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nell’articolo 1139 alle norme sulla comunione, la costituzione di una servitù sulle parti comuni dell’edificio richiede il consenso unanime di tutti i condomini: ne consegue che deve essere annullata la delibera che approva a maggioranza l’autorizzazione al singolo condomino a installare una canna fumaria sul terrazzo di copertura dell’edificio in quanto ne altera la naturale destinazione.

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