Affido condiviso e collocamento prevalente presso uno dei due genitori
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.
AFFIDO CONDIVISO – COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO UNO DEI DUE GENITORI – CRITERIO ASTRATTO – NON SUSSISTE – BEST INTEREST DEL MINORE – DIRITTO A CONSERVARE UN RAPPORTO EQUILIBRATO E CONTINUATIVO CON ENTRAMBI I GENITORI – PERSEGUIMENTO DELLA FINALITÀ – VALUTAZIONE IN CONCRETO – NECESSITÀ – SUSSISTE
Nei procedimenti previsti dall’articolo 337-bis Cc, il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’articolo 337-ter Cc è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI – MUTUO IPOTECARIO – RATE VERSATE DOPO LA SEPARAZIONE DAI UNO SOLO DEI CONIUGI – AZIONE DI REGRESSO – SUSSISTE
Il coniuge separato non può chiedere l’indennità di occupazione della casa assegnata all’altro anche se i figli si sono trasferiti in un’altra città per frequentare l’università.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI – MUTUO PAGATO DA UNO DEI CONIUGI IN COSTANZA DI MATRIMONIO – DIRITTO ALLA RIPETIZIONE – ESCLUSIONE – FATTISPECIE.
Le somme pagate a titolo di mutuo in costanza di matrimonio, non possono essere fatte valere ai fini della compensazione con altre somme richieste dal coniuge, in contrasto con gli accordi patrimoniali tra le parti in sede di negoziazione assistita, avendo, le stesse, valutato, nell’accordo complessivo sottoscritto, tutti i rapporti patrimoniali in essere collegati all’assetto patrimoniale della famiglia e le eventuali ragioni di debito e di credito e ponendosi, gli stessi, quali liberalità nell’ambito del rapporti di coniugio ovvero come adempimento del terzo ex art. 1180 cc.( Nella fattispecie il marito pagava spontaneamente un debito della moglie in costanza di matrimonio, senza alcuna richiesta né della banca creditrice in virtù della garanzia esistente né su richiesta della stessa).
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