Il condominio si lamenta dei rumori: la pizzeria resta aperta senza espliciti limiti contrattuali
La Corte di Cassazione si è pronunciata durante il processo di appello per una causa tra due condomini. Violando le regole condominiali, l’inquilino di un appartamento dello stabile aveva adibito l’abitazione a pizzeria, attraverso la creazione di una scala interna che collegava il suddetto appartamento alla locale sottostante. Questa diversa destinazione dell’appartamento aveva causato inevitabili rumori di disturbo per l’inquilino dell’immobile adiacente ad esso, il quale aveva presentato denuncia contro i proprietari. Nella causa presso il Tribunale di Napoli, a seguito del decesso del proprietario della pizzeria, gli eredi avevano rinunciato al processo ed erano stati condannati al ripristino delle condizioni precedenti dell’appartamento. Durante questo grado di giudizio, comunque, il proprietario dell’appartamento adiacente non era stato in grado di dimostrare l’intollerabilità delle immissioni sonore, e anche la finalità diversa a cui era stato destinato l’appartamento è risultata essere non del tutto illecita. Gli eredi hanno presentato ricorso alla sentenza presso la Corte di Cassazione con due motivazioni diverse. La prima ragione di appello mette in dubbio i limiti di utilizzo dei beni di proprietà esclusiva, i quali devono essere esplicitamente chiarificati nel regolamento condominiale. In seconda istanza, i legali degli eredi hanno lamentato una lacuna all’interno del regolamento che disciplinasse l’utilizzo specifico degli appartamenti ubicati al piano superiore al primo.
La Cassazione, dopo un attento esame del regolamento, basandosi anche su una precedente sentenza di una causa analoga, ha giudicato l’omessa regolazione scritta per gli appartamenti superiori al primo come una mancanza di limitazione per l’utilizzo degli appartamenti come quello adibito a pizzeria. La Cassazione ha dunque accolto l’appello degli eredi, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, anche per l’aspetto riguardante un eventuale risarcimento danni.
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“[…] Orbene, come si ricava in maniera evidente dal tenore della motivazione della sentenza gravata, la previsione del divieto di utilizzo delle unità immobiliari poste a partire da) primo piano del fabbricato, ad un uso diverso da quello abitativo, e’ stata tratta da una previsione che, come si evidenzia dalla lettura del sopra riportato articolo 5 del Regolamento, si occupa specificamente solo dei limiti alla facoltà di utilizzo dei locali terranei e dei cantinati, ricavandosi quindi da una previsione, che pur lascia ampie facoltà di utilizzo dei suddetti locali, cd in assenza di una chiara ed univoca volontà esplicitata, l’esistenza di un limite estremamente rigoroso quanto alle possibilità di utilizzo degli immobili aventi diversa natura, tra cui anche l’appartamento dei ricorrenti. […]