Contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.
Nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità, ai sensi dell’articolo 1467 Cc, conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori.
In ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell’impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest’ultima, va verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l’interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verta in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 29 Dlgs 276/2003 ratione temporis vigente.
La connotazione intellettuale della prestazione resa da ricercatori e tecnologi e l’autonomia di cui dette figure professionali godono nello svolgimento dell’attività di ricerca comportano che l’eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro (come configurato dal c.c.n.l. del comparto degli enti di ricerca relativo al quadriennio 1998-2001, applicabile ratione temporis) va accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma, soprattutto, in base ad una valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’individuazione di un monte orario settimanale (pur nell’autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell’attività lavorativa rispetto all’assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo di corredare il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) dei requisiti minimi in ordine all’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere e all’organizzazione dello stesso, derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni eseguite e alle prescrizioni operative per la cooperazione tra le imprese impegnate nelle lavorazioni medesime, incombe, non solo sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ma anche sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta, nei confronti, tra gli altri, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dai congiunti di autotrasportatore deceduto sul cantiere in seguito ad infortunio mortale occorsogli durante le operazioni di scarico, fondata sull’erroneo rilievo che l’obbligo gravasse esclusivamente sul responsabile della sicurezza in fase di esecuzione).
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