Divorzio: addio all’assegno in favore della casalinga potenzialmente indipendente a livello economico
Un’ulteriore sentenza conferma la tendenza a negare l’assegno divorzile all’ex coniuge economincamente più debole, se c’è prova che questo sia in grado di provvedere a se stesso.
La contestazione tra una casalinga di 39 anni e il suo ex marito ha riconfermato la tendenza, non più garantista, della magistratura a negare l’assegno in favore dell’ex coniuge che ne avanzi la richiesta. In questo caso la donna aveva presentato istanza di assegno divorzile, trovando però l’opposizione dell’ex marito, che ha chiesto di poter destinare l’importo per il mantenimento familiare esclusivamente in favore dei propri figli.
Già lo scorso maggio la Corte di Cassazione si era espressa con una sentenza rivoluzionaria riguardo la concessione dell’assegno in favore del coniuge più “povero” (sentenza n. 11504). In quella sede si stabiliva che il tenore di vita della coppia prima del divorzio non fosse più un criterio valido per determinare la concessione e l’importo dell’assegno divorzile per il mantenimento dell’ex coniuge. Si è così confermata la tendenza della magistratura a non garantire più l’assegno di mantenimento come misura automatica successiva alla separazione.
Il critero principale per la definizione dell’assegno di mantenimento o divorzile diventa così la dimostrazione dell’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coinuige che lo richiede (ossia quello più indigente, generalmente la donna). Anche nel caso della sentenza in questione, il Tribunale di Roma ha decreatato che la donna, una casalinga di 39 anni responsabile di due figli – di 15 e 17 anni – fosse da giudicarsi autosufficiente. Ella, oltre ad avere ereditato dal padre la casa in cui viveva con gli stessi figli e altri beni che garantivano al suo nucleo familiare una certa disponibilità di denaro, è stata giudicata ben capace di provvedere a se stessa e ai propri bisogni, senza il contributo dell’ex marito.
Il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di assegno divorzile della donna: questo può infatti essere riconosciuto in favore del coniuge divorziato solo quando “quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Resta invece ovviamente inalterata la decisione dei giudici riguardo l’assegno di mantenimento in favore dei figli.
Qui lo stralcio della sentenza n. 16448 del 30/08/2017
“[…] Quanto alla condizione economica della P., il Tribunale rileva che se la sua condizione di inoccupazione poteva giustificarsi all’epoca del matrimonio, contratto in giovanissima età (22 anni) e dalla separazione risalente a tredici anni fa, essendosi dedicata totalmente all’accudimento dei due figli piccoli, oggi raggiunta la maturità dei ragazzi (una figlia adolescente e un figlio maggiorenne tra qualche mese) le consente un’autonomia nell’organizzazione della propria giornata e dei propri impegni che si concilia con la realizzazione professionale a tempo pieno, che la P potrebbe utilmente conseguire anche impegnandosi in attività di tipo generico che non richiedono il possesso di uno specifico titolo di studi di una specifica professionalità, anche tenuto conto della sua giovane età (39 anni) e dell’insussistenza di fattori che limitano la sua capacità lavorativa […].”