Il condominio non può imporre una destinazione d’uso al ripostiglio dell’edificio
L’utilizzo delle parti comuni del condominio è regolato dal principio del pari uso ma soprattutto dalla reciproca solidarietà dei condomini.
La richiesta del condomino di far sgomberare il ripostiglio utilizzato come deposito è stata rigettata dal Tribunale ordinario di Ancona. Il condominio, formato da due sole unità abitative, comprendeva infatti anche questo stanzino, che era stato occupato per metà e senza installazioni fisse dal secondo condomino, convenuto in giudizio. Il giudice ha pronunciato la sentenza rigettando la richiesta di risarcimento danni per l’occupazione indebita dello spazio comune, in quanto essa era solo parziale, temporanea e non ledeva il principio del pari uso.
Se è infatti vero che per gli spazi comuni di un condominio vige il principio del pari uso, questo non può e “non deve necessariamente tradursi nella attribuzione di identiche facoltà di godimento”. Soprattutto in casi in cui si tratti di uno spazio esiguo, in cui è materialmente impossibile tutelare il diritto di tutti i condomini a goderne pariteticamente, viene fatto valere il principio di reciproca solidarietà tra gli inquilini, che dovrebbe regolare l’uso della cosa comune. Nel caso specifico l’utilizzazione del vano non imponeva nessun vincolo di destinazione nè precludeva l’utilizzo dello stesso al condomino che ha richiesto l’intervento del tribunale. Per questo motivo, non essendoci stata una vera e propria occupazione dello spazio comune, il giudice ha valutato che ci fosse compatibilità con il pari diritto del richiedente, ed ha rigettato la richiesta di sgombero.
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Qui lo stralcio della sentenza n. 1421 del 29/08/2017:
“[…] Chiarito che il volume in questione costituisce porzione condominiale, occorre individuare la disciplina dell’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino. Tale disciplina è recata dall’art. 1102 c.c. Che, nella costante interpretazione della giurisprudenza, qui condivisa, pur affermando il principio del pari uso non impone l’assoluta identità delle modalità di utilizo da parte dei condomini, ma consente a ciascuno di esssi di trarre dal godimento della cosa la massima utilità possibile con due sole limitazioni: il rispetto della destinazione della cosa comune e la facoltà degli altri condomini di goderne pariteticamente. […] Gli attori poi pretendono di destinare il vano per cui è causa al deposito dell’attrezzatura per la pulizia delle scale: sebbene si tratti di esigenza comune ad entrambi i condomini, essa non è per ciò solo prevalente rispetto a quella di ciascuno di essi, atteso che il principio del pari uso non impone rigidi divieti di utilizzo o vincoli di destinazione della cosa ad esigenze comuni, ma mira a consentire a ciascun condominio l’uso del bene secondo modalità liberamente scelte e rispondenti alle proprie esigenze al fine della sua massima valorizzazione, con il limite costituito della medesima facoltà degli altri condomini. […]”.