L’amministratore non è tenuto ad inoltrare i giustificativi delle spese ai condomini
Gli inquilini che pretendono l’inoltro della copia cartacea della documentazione del condominio abusano del proprio diritto. L’amministratore è tenuto ad essere disponibile per la visione. Le copie sono a spese di chi le richiede.
Alcuni inquilini di un condominio hanno fatto ricorso al Tribunale di Roma per annullare la delibera della ratificata dei costi dei lavori di ristrutturazione compiuti nell’edificio. I ricorrenti, infatti, sostengono di non essere stati informati e di non aver ricevuto le documentazioni inerenti alle spese effettuate e per questo non avevano potuto partecipare in maniera informata alla riunione.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei condomini di essere informati e questo deve imporre una seppur minima organizzazione da parte dell’amministratore, ma questo non può essere un ostacolo al lavoro dell’amministratore condominiale e non deve risultare una spesa ulteriore per il condominio, quindi l’amministratore assolve ai suoi doveri se comunica i metodi per prendere visione dei documenti, spetta, poi, agli inquilini, la spesa di pagare una copia della documentazione come espresso dall’Art. 1130 bis comma 2 del Codice Civile: “i condomini possono in ogni tempo prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese”.
Il tribunale ha tenuto conto anche del volume della documentazione da inoltrare allo studio legale dei ricorrenti che ne avevano fatto richiesta, cosa che avrebbe aumentato di molto l’attività dell’amministratore. L’uomo aveva invitato i legali a visionare tali documenti, adempiendo così ai suoi doveri, ma gli inquilini hanno richiesto la sola copia cartacea abusando del loro diritto.
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Alcuni estratti della sentenza 14268/2018 del Tribunale di Roma:
“[…] Invero il diritto dei condomini di essere informati e di prendere visione dei documenti in vista della consapevole partecipazione all’assemblea impone all’amministratore di approntare un’organizzazione seppur minima che consenta di esercitare detto diritto, ma non deve, l’esercizio del diritto, risultare di ostacolo all’attività dell’amministratore stesso, non deve essere contrario ai principi di correttezza e non deve risolversi in un onere economico per il condominio. Onde, se l’amministratore abbia comunicato le modalità per prendere visione dei documenti, grava sui condomini che si professano lesi l’onere di dimostrare che l’amministratore non abbia consentito di esercitare tale facoltà, ovviamente nei limiti sopra indicati.
[…] A fronte di tali richieste, a prescindere dalla documentata ricezione da parte degli attori di taluni documenti, l’amministratore ha ogni volta prontamente risposto invitando gli attori a prendere visione dei documenti tramite appuntamento, presso il suo studio, da fissare prima dell’approvazione dei bilanci […] È emerso, in conclusione, che, mentre l’amministratore ha dimostrato di essere pronto ad adempiere all’onere che allo stesso incombeva, gli attori nessuna valida ed eseguibile richiesta hanno avanzato”.