Sospeso il mantenimento alla figlia che ha lavorato per un periodo come apprendista

La figlia ha lavorato per un periodo come apprendista dimostrando così la sua autonomia economica: il padre non deve più versare l’assegno di mantenimento.

Roma, il padre doveva versare un assegno di € 1.000,00 per il mantenimento dei due figli maggiorenni e, a suo dire, indipendenti e autosufficienti economicamente. Il giudice ha ravvisato questa autosufficienza solo alla figlia 23enne in quanto aveva iniziato un contratto di apprendistato professionalizzante per cinque anni, interrotto dalla stessa dopo pochi mesi.
Il figlio, al contrario, seppur abbia compiuto lavori saltuari come idraulico nell’impresa del padre, come cameriere e guardia giurata non è riuscito a raggiungere una indipendenza economica che durasse più di qualche settimana. Allo stesso momento, il figlio ha comunque dimostrato la propria volontà di trovare un lavoro, togliendo così i dubbi di una colpevole inerzia nel cambiare la propria situazione retributiva.

Per questi fatti il Tribunale di Roma ha sancito la cessazione dell’assegno di mantenimento alla figlia che si è resa indipendente, ma l’uomo dovrà ancora pagare il mantenimento del figlio maggiore versando una somma mensile di €350,00 in base alla situazione economica e patrimoniale.

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Estratto della sentenza 11384/2018 del Tribunale Ordinario di Roma:
“[…] Occorre premettere che l’età dei figli, non ancora trentenni, consente di ritenere che spetti al genitore che richiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne l’onere di allegare e dimostrare che il figlio sia divenuto economicamente indipendente (o che non lo sia divenuto per sua colpevole inerzia).
[…] Il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di un mantenimento da parte del genitore, senza che assuma il rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.