Le spese di mantenimento dell’ex casa coniugale spettano al coniuge assegnatario
Utenze e spese condominiali non fanno parte degli oneri del coniuge proprietario dell’ex casa familiare: esse spettano infatti al coniuge assegnatario.
Il Tribunale di Roma ha confermato quanto già affermato dalla giurisprudenza: l’assegnazione della casa coniugale in seguito a separazione o divorzio risparmia al coniuge assegnatario il solo pagamento del canone d’affitto. In altre parole, se il Tribunale assegna l’ex casa familiare ad uno dei due coniugi, spetta a lui (o a lei) sostenere le spese di mantenimento dell’immobile, ossia utenze e spese condominiali.
La controversia, che vedeva coinvolta una coppia romana, ha dato modo di ribadire a chi spettano le spese relative all’immobile assegnato al coniuge responsabile dell’affidamento dei figli. Nel caso specifico, il coniuge proprietario dell’ex casa familiare aveva effettivamente pagato le spese di mantenimento, poi giudicate inammissibili, in favore dell’ex moglie e delle due figlie. Ma con questa sentenza è stato stabilito che, in assenza di un provvedimento espresso, l’onere di tali spese spetti al coniuge assegnatario dell’immobile, non al proprietario.
Qui lo stralcio della sentenza n. 16832 del 08/09/2017
“Nel caso di specie, il titolo esecutivo giudiziale ha espressamente preso posizione in merito all’assegnazione della casa coniugale in capo al coniuge S., senza nulla aggiungere in merito alle spese di gestione della stessa; resta dunque inteso, alla luce della giurisprudenza sopra citat, che tali spese debbano essere sostenute dall’odierna creditrice, in quanto assegnataria, a prescindere dalla effettiva proprietà dell’immobile. Gli esborsi direttamente effettuati da M., relativi alle spese di gestione dell’immobile (per servizi di telefonia fissa, luce gas e oneri condominali) e altresì alle spese per la copertura assicurativa dei mezzi di proprietà della S., devono dunque essere imputati, a titolo di adempimento parziale (in forma indiretta), alle spese di mantenimento oggetto del credito precettato […].”