Licenziamenti per scarso rendimento e per estorsione e presupposti per l’indennità di accompagnamento

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai licenziamenti per scarso rendimento, ai licenziamenti per estorsione e in merito ai presupposti per l’indennità di accompagnamento.

LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO: LEGITTIMO?

Con la sentenza n. 9453 del 06-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un’evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER ESTORSIONE

In data 15-03-2023, il Tribunale di Treviso stabilisce che il licenziamento per ritorsione è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante del provvedimento, dovendosi ritenere che il divieto di licenziamento discriminatorio è suscettibile di interpretazione estensiva sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l’ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa, dovendosi in tali casi dimostrare che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo, laddove l’onere della prova ricade sul lavoratore e può essere adempiuto anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER I SEGRETARI COMUNALI: QUANDO?

Con la sentenza n. 36639 del 14-12-2022, la Cassazione Civile stabilisce che i segretari comunali transitati, per mobilità volontaria, nei ruoli di altra amministrazione (nella specie, alle dipendenze del Ministero del lavoro) hanno diritto al computo, nell’assegno “ad personam”, della maggiorazione di retribuzione prevista per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, in virtù dell’art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, rimasto applicabile per espressa volontà del legislatore, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 186 del 2004, atteso il rinvio all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che fa salve le previsioni contenute in leggi speciali, come il citato comma 11 dell’art. 18, relativo alla garanzia di conservazione del trattamento economico.

PRESUPPOSTI PER L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Con la sentenza n. 36566 del 14-12-2022, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l’obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell’adempimento di quest’obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l’idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d’ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall’altro, ove ritenga l’irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere.

 

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