Separazione personale dei coniugi, spese straordinarie per i figli e matrimonio concordatario
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di separazione personale dei coniugi, spese straordinarie per i figli e matrimonio concordatario.
AFFIDAMENTO CONDIVISO E SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Con la sentenza n. 55 del 16-01-2023, il Tribunale di Castrovillari stabilisce che, in tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
Con la sentenza n. 5353 del 21-02-2023, la Cassazione Civile stabilisce che deve escludersi che una generalizzata impossibilità per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione consensuale di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio, ciò che equivarrebbe a negare ogni valore all’autonomia privata, dovendosi ritenere che tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto, i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, ma dovendosi altresì osservare che affinché la c.d. “side letter” possa integrare un titolo esecutivo giudiziale qual è l’ordinanza presidenziale adottata nell’ambito del giudizio divorziale deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
SPESE DI LOCAZIONE PER STUDENTE FUORISEDE: RIENTRANO NELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI?
Con la sentenza n. 725 dell’08-08-2022, il Tribunale di Frosinone stabilisce che il genitore separato non collocatario del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente deve essere condannato a versare all’altro genitore metà del canone di locazione dall’alloggio occupato dal figlio come studente universitario fuorisede, benché non abbia prestato il consenso alla stipula del contratto, dovendosi ritenere la scelta nell’interesse del figlio e proporzionata alle condizioni economiche dei genitori.
VIZIO DEL CONSENSO E MATRIMONIO CONCORDATARIO
Con la sentenza n. 123 del 03-02-2023, la Corte d’appello di Torino stabilisce che, in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c., sicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
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