Il licenziamento collettivo non è “ad personam”
Una lavoratrice ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione su una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma per il licenziamento intimatole dalla società Poste Italiane. La donna aveva fatto causa all’azienda, chiedendo il riconoscimento del carattere illegittimo e ingiustificato dell’allontanamento forzato dalle Poste, perpetrato attraverso “mobbing” e pressioni di vario genere. L’ex dipendente aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale un risarcimento per i danni subiti, ordinando anche il reinserimento della lavoratrice; Poste Italiane aveva impugnato la sentenza e presentato ricorso con diverse motivazioni, ottenendo giudizio favorevole presso la Corte d’Appello di Roma. La donna ha impugnato nuovamente la sentenza presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
La lavoratrice ha sostenuto la carenza di motivazioni del licenziamento dalle Poste, contestando la sentenza di Appello in quanto, a suo dire, avrebbe ignorato tale aspetto della decisione dell’azienda. Il suo ricorso, però, è stato nuovamente respinto; a sostegno della decisione, la Corte ha specificato che il licenziamento collettivo non è in alcun modo assimilabile a quello individuale per giustificato motivo oggettivo, il quale si basa sulle “dimensioni occupazionali dell’impresa, al numero dei licenziamenti, all’arco temporale entro cui gli stessi sono effettuati, ed essendo inderogabilmente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell’operazione imprenditoriale di ridimensionamento dell’azienda.” In definitiva, il licenziamento per riduzione del personale, sostiene la Cassazione, non può essere contestato in base alla legge sui licenziamenti individuali, poiché le due cose sono nettamente distinte.
La Corte ha condannato la donna al pagamento delle spese di giudizio.
L’avvocato Tommasini si occupa di fornire assistenza legale a favore della tutela dei diritti del lavoratore a Verona. In particolare offre consulenza legale in caso di impugnazione del licenziamento individuale o collettivo.
“[…] Il licenziamento per riduzione di personale, in definitiva, può essere contestato per l’insussistenza dei requisiti dimensionali, per il mancato rispetto della procedura e degli adempimenti, anche di carattere sostanziale, previsti dalla citata L. n. 223 del 1991, ma non per le causali poste dalla legge a fondamento della legittimità del licenziamento individuale, pena l’inutilità dell’intera disciplina prevista in materia di licenziamenti collettivi. […]”
Sentenza 25 marzo 2016/6011