Licenziato a causa dei ripetuti periodi di malattia, la banca deve risarcirlo

La Banca Popolare Pugliese è stata condannata dalla Corte Suprema di Cassazione al reintegro di un lavoratore allontanato due anni fa. Già la Corte d’appello di Lecce, con una sentenza del 2014, aveva dichiarato illegittimo e arbitrario il licenziamento del dipendente, il quale aveva usufruito del suo diritto di assentarsi per malattia.
Impugnando la sentenza di appello, la Banca si è difesa tentando di escludere il carattere discriminatorio del licenziamento; inoltre, secondo i legali della Banca, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle inadempienze oggettive del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha confermato che si è trattato di licenziamento discriminatorio, volto ad escludere un lavoratore poco “produttivo”; inoltre, la Corte ha giudicato le accuse di inadempienza mosse contro il lavoratore “vaghe e generiche”.
La Cassazione, dunque, ha respinto il ricorso e ha condannato la Banca a risarcire le spese processuali sostenute dall’ex dipendente, oltre a riconoscergli i compensi arretrati.

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[…] “La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.”

Sentenza 17 giugno 2016/12592.