Licenziamento e trattamento di fine rapporto

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.

LICENZIAMENTO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO – SANZIONE CONSERVATIVA – ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE – DIVERSA VALUTAZIONE O CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE – NUOVO ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE SUGLI STESSI FATTI – NON SUSSISTE.

Qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio ai fini della recidiva: ne consegue che la sanzione conservativa inflitta a un dipendente per condotta di rilevanza penale esclude il licenziamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza sugli stessi fatti.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – FALLIMENTO DELLA SRL DATRICE DI LAVORO – FONDO DI GARANZIA – DOMANDA DI PAGAMENTO RIVOLTA ALL’INPS – RISCOSSIONE – ESCLUSIONE – PREVENTIVA DOMANDA NEI CONFRONTI DEI SOCI – NECESSITÀ.

Allorché il lavoratore presenti all’Inps, quale gestore del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell’Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l’accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

FALLIMENTO DEL CEDENTE – CREDITI RETRIBUTIVI MATURATI ALLE DIPENDENZE DEL CEDENTE FALLITO – RAPPORTO PROSEGUITO CON IL CESSIONARIO IN BONIS – RINUNCIA DEL LAVORATORE ALLA SOLIDARIETÀ PASSIVA DEL CESSIONARIO – INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA GESTITO DELL’INPS – NON SUSSISTE

In tema di procedure concorsuali e lavoro deve essere annullata con rinvio laddove, ammettendo l’intervento del fondo di garanzia Inps anche in fattispecie nelle quali il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente fallito, si graverebbe detto fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato: ne consegue che, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla direttiva 80/987/Cee tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’articolo 2, comma 8, della legge 297/82, che vieta d’impiegare le disponibilità del fondo «al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso.

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E LICENZIAMENTO RITORSIVO – NOZIONE – NULLITÀ – ONERE DELLA PROVA CHE INCOMBE SUL LAVORATORE.

Il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo sono entrambi nulli in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti. Questi due licenziamenti differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l’onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l’esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l’intento di vendetta abbia avuto un’efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro.

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO – CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI – INCARICHI NEGLI UFFICI LEGALI INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE – CANONI GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – APPLICABILITÀ – ART. 23 L. N. 247 DEL 2012 – VINCOLO DI PREFERENZA PER I TITOLI INERENTI ALL’ATTIVITÀ LEGALE RISPETTO A QUELLI ATTINENTI ALLE CAPACITÀ MANAGERIALI – INSUSSISTENZA – FATTISPECIE.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento dell’incarico dirigenziale di un ufficio legale interno della P.A. deve essere il frutto di una procedura comparativa che valuti – nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex 97 Cost., oltre che di correttezza e buona fede – i profili specifici e le esperienze professionali dei singoli candidati, senza che dall’art. 23 della legge professionale n. 247 del 2012 possa desumersi un obbligo per la P.A. di preferire nella procedura valutativa i titoli inerenti all’attività legale rispetto a quelli comprovanti le qualità manageriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato che il maggior numero di anni di iscrizione all’albo ed il possesso dell’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di un candidato non comportavano automaticamente la prevalenza dello stesso su altro aspirante con più vasta esperienza manageriale).

DIRIGENTI REGIONALI – TRATTAMENTO ECONOMICO – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI – DETERMINAZIONE DA PARTE DATORIALE, PREVIA CONCERTAZIONE SINDACALE – VIOLAZIONE DELL’ART. 45 D. LGS. N. 165 DEL 2001 E ANTISINDACALITÀ DELLA CONDOTTA – INSUSSISTENZA – RAGIONI.

La contrattazione collettiva regionale per i dirigenti (nella specie, del Friuli Venezia Giulia) – che, conformemente a quella nazionale, rimette alla concertazione sindacale l’individuazione dei criteri generali relativi ai parametri per la graduazione delle funzioni ai fini della retribuzione di posizione – non viola l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché tale graduazione rientra tra i profili dei trattamenti economici che riconoscono poteri datoriali unilaterali seppur mediati, oltre che dall’intervento della contrattazione collettiva per lo più integrativa, anche dalla procedura di concertazione che, nell’ambito della medesima graduazione, ha competenza in materia di fissazione delle fasce di pesatura e degli importi retributivi attribuiti, senza che le OO.SS. possano dolersi se in quella sede si addiviene anche ad indicazioni più specifiche e di dettaglio.

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