Licenziata lavoratrice durante il periodo di maternità, riconosciuto un risarcimento

Una ditta di Como ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, la quale si era pronunciata a proposito del licenziamento di una dipendente. La lavoratrice era stata allontanata durante il periodo di maternità; il tribunale aveva condannato la ditta ad un risarcimento danni da versare alla donna, oltre alla riassunzione nel posto di lavoro.
A sostegno dell’impugnazione, i legali della ditta hanno sostenuto come il comportamento scorretto della dipendente, la quale si sarebbe assentata senza preavviso, abbia causato disagio al regolare svolgersi del lavoro; la ditta avrebbe quindi provveduto con il licenziamento, credendolo legittimo.
La Cassazione ha respinto l’illegittimità dell’allontanamento della dipendete dal luogo di lavoro, sottolineando come, secondo la legge 151 del 2001, non sia possibile allontanare una lavoratrice in maternità, dall’inizio del periodo di maternità fino al compimento di un anno di età del bambino. L’eccezione è prevista, nel caso in cui la dipendente si renda colpevole di “colpa grave”; ma, secondo i giudici della Corte, l’assenza ingiustificata nella fattispecie non rientra tra i comportamenti che legittimano il licenziamento. Pertanto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, condannandolo al risarcimento danni e addebitando le spese di giudizio sostenute dall’ex dipendente.

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“[…] Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 1, prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III (recante disciplina del “congedo di maternità”), nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino. Il successivo comma 3, lett. a), stabilisce che il suddetto divieto di licenziamento non si applica nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Analoga previsione era già contenuta nella L. n. 1204 del 1971, art. 2, confluito nel citato testo unico n. 151 del 2001, norma di cui la Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 1991 ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia, anzichè la nullità, del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nell’indicato periodo di gestazione e di puerperio. […]”

Sentenza 29 settembre 2011/19912

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