Mobbing, annullata l’assoluzione al notaio accusato di maltrattamenti verso la cognata impiegata nel suo studio
Il primo grado di giudizio aveva assolto il notaio, non tenendo conto dell’estensione dell’Art 572 del Codice Penale e della reale sussistenza di un rapporto di para-familiarità tra dipendente e datore di lavoro.
Il Giudice dell’udienza preliminare di Milano aveva assolto il notaio che era stato accusato di mobbing dalla cognata che lavora nello studio notarile di lui. Secondo il primo grado di giudizio, infatti, non sarebbe riscontrabile un rapporto di para-familiarità fra la dipendente e il datore di lavoro, per questo l’uomo è stato assolto dal reato di cui l’Art.572 del Codice Penale sui maltrattamenti familiari. Il giudice ha basato la sua decisione sulla generale impostazione “moderna e attuale” dello studio notarile e sul fatto che il notaio fosse solito rivolgersi a tutti i dipendenti con “toni aggressivi e sgarbati”.
La Corte di Cassazione, però, ha ritenuto troppo superficiali le verifiche del Tribunale che nella decisione si è basato solo su informazioni generali e argomentazioni che la stessa Corte ha definito “contrarie a logica e a comuni massime d’esperienza, nonché a diritto”. Infatti, il rapporto di para-familiarità, si basa sulla presenza “di una relazione interpersonale stretta e continuativa, connotata da una consuetudine o comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare” e per questo dev’essere indagata caso per caso e non sottintendere che un legame di para-familiarità sia impossibile in una grande azienda. Inoltre, il fatto che comportamenti discriminatori e prevaricatori siano sostenuti nei confronti di più persone non può essere causa di impunibilità per l’imputato.
Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario l’annullamento della prima sentenza di assoluzione dell’uomo e il rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
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Alcuni estratti dalla sentenza della Corte di Cassazione 39920/18:
“[…] Giova premettere come la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, tradizionalmente concepita in un contesto familiare, sia stata nel tempo estesa – ed in tale senso è l’attuale disposto normativo dell’art. 572 cod. pen. – anche a rapporti di tipo diverso, di educazione e di istruzione, cura, vigilanza e custodia nonché a rapporti professionali e di prestazione d’opera. Proprio avendo riguardo a tale ultima categoria di rapporti, questa Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di sussumere nella fattispecie dei maltrattamenti commessi da soggetto investito di autorità in contesto lavorativo la condotta di cd. mobbing posta in essere dal datore di lavoro in danno del lavoratore, quale fenomeno connotato da una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti reiterati nel tempo convergenti nell’esprime ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, aventi dunque carattere persecutorio e discriminatori.
[…] La natura (o meno) para-familiare di un rapporto non può essere desunta dal dato – meramente quantitativo – costituito dal numero dei dipendenti presenti nel contesto lavorativo ove siano commesse le condotte in ipotesi maltrattanti, dovendo essa piuttosto fondarsi sull’aspetto quantitativo, sull’effettiva natura della relazione intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore.”