Il padre che si disinteressa dei figli deve risarcire quanto non pagato

Per anni il genitore separato non aveva pagato gli assegni di mantenimenti al figlio minorenne, ora è costretto al risarcimento di €2.500,00 sia al figlio che alla madre

Roma, dopo la separazione avvenuta nel 2010, il padre non ha più visto i due figli, di cui uno minorenne, se non saltuariamente, si è disinteressato completamente della loro carriera scolastica e non ha mai pagato gli assegni di mantenimento. Gli assegni ammontavano complessivamente a €500,00 mensili ai quali si aggiungeva l’assegno divorzile che l’uomo avrebbe dovuto erogare all’ex moglie di € 150,00, a fronte di un reddito dichiarato di €1.500,00 come tassista.

La madre ha quindi richiesto il risarcimento dei danni e del debito maturato dall’ex compagno pari a €31.850,00, debito che ha causato gravi difficoltà economiche alla donna e ai figli che sono dovuti ritornare ad abitare con i nonni materni.

Il Tribunale Ordinario di Roma, assodato il disinteresse del padre nella cura del minore, ha condannato l’uomo al risarcimento dei danni in favore sia del figlio sia della madre. La somma è stata fissata a €2.500,00 ciascuno. L’intervento sanzionatorio è stato emanato come previsto dall’art. 709 ter del Codice di procedura civile in quanto il Tribunale ha riscontrato “gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento”.

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Alcuni spunti della sentenza 19604/2017 del Tribunale Ordinario di Roma:
“[…] L’art. 709 ter c.p.c. prevede due distinte fattispecie a cui corrisponde un diverso intervento del giudice adito: la prima relativa alla soluzione di controversie insorte fra i genitori per l’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento, ove l’autorità giudiziaria è chiamata a risolvere il contrasto con l’adozione della soluzione ritenuta adeguata al caso concreto. La seconda attinente a “gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento”, in cui la funzione giudiziale si risolve, invece, nell’applicazione delle misure specificamente indicate […] In quest’ultima fattispecie si tratta di un intervento sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima.
[…] La condotta del B violativa degli obblighi gravati sui genitori di accudimento e mantenimento dei figli come sanciti dagli articoli 316 e 316-bis fa ritenere pienamente provata la condotta sanzionata dall’art 709 ter c.p.c. sia in danno del figlio, per il periodo di minore età dello stesso, sia in danno della ricorrente, che ha dovuto far fronte in via esclusiva alla crescita e al mantenimento dei figli”.