Il genitore che ostacola l’affido condiviso rischia l’affido esclusivo
Il Tribunale di Roma si è pronunciato in una causa tra due coniugi separati, genitori di tre figli affidati al padre durante il periodo non scolastico. L’affidamento condiviso dei figli è stato messo a repentaglio dal rapporto conflittuale di un figlio con il padre; infatti, sentendosi meno apprezzato a causa di un problema fisico, il figlio minore ha sviluppato una sorta di rancore nei confronti del padre, sottovalutato dalla madre, la quale, ignorando il problema, avrebbe per assurdo peggiorato la situazione di disagio provata dal giovane. Per questo, il Tribunale ha deciso di condannarla al pagamento della somma di 30mila euro, a titolo risarcitorio verso l’ex coniuge, vessato e denigrato nelle vesti di padre.
I due ex si sono ritrovati davanti alla Corte a seguito della richiesta di modificare le condizioni economiche della separazione: la donna, infatti, chiedeva un maggior contributo per sé stessa – disoccupata – e per i figli non ancora autosufficienti. A seguito di un’attenta analisi sulle fonti di ricchezza della donna, però, il Tribunale ha individuato fonti di reddito passive provenienti da un’eredità, le quali rendevano la donna più facoltosa dell’ex marito. Inoltre, proprietà immobiliari e altre fonti di ricchezza, hanno spinto il Tribunale a delegare completamente alla donna l’onere del mantenimento dei figli. Il padre, invece, dopo la separazione, aveva visto decadere la sua attività imprenditoriale, perdendo gran parte della sua ricchezza. Il Tribunale ha dunque rigettato le richieste economiche della donna, disponendo che, oltre alle spese di mantenimento ordinarie, alla donna spettano le spese dell’istruzione e del tempo libero; condivise tra i due genitori, invece, le spese sanitarie per la prole.
Sentenza 18799/11 ottobre 2016