Proprietario inadempiente, l’attività commerciale non parte: rinviato a giudizio.
L’affittuaria di un locale commerciale ha denunciato il proprietario dell’immobile per inadempienza in termini di concessioni e licenze; infatti, al termine dei lavori di ristrutturazione, al momento del rilascio del certificato di agibilità ad uso commerciale, il comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, le ha comunicato la sospensione dell’istruttoria per il suddetto certificato. Questo provvedimento è stato preso dal Comune a seguito della mancata dichiarazione di proprietà da parte del locatore, obbligatoria dopo la denuncia da parte di un terzo soggetto, il quale rivendicava il possesso del locale in questione. A causa del comportamento inadempiente del locatore, la donna si era così trovata a pagare un affitto senza poter godere dei frutti iniziando la sua attività commerciale, impedita, appunto, dal comportamento poco trasparente del proprietario. L’affittuaria ha chiesto al Tribunale di Foggia di poter annullare il contratto e di essere rimborsata dal locatore. Quest’ultimo si è difeso dalle accuse dichiarando che la responsabilità di eventuali comunicazioni e permessi da sottoporre al Comune dovevano essere a carico dell’affittuaria.
Presso il Tribunale di Foggia prima e la Corte d’Appello di Bari poi, il locatore è stato condannato al risarcimento nei confronti dell’affittuario; infine, la sentenza è stata impugnata presso la Corte di Cassazione. Nelle motivazioni di appello, i legali del locatore hanno ritenuto insufficienti i motivi per cui il loro cliente sia stato condannato durante i processi; la Cassazione ha accolto il motivo di appello, annullando la precedente sentenza e rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.
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“[…] La Corte di merito, pur dando atto nella sentenza impugnata, che l’appellante, in quella sede, aveva rappresentato che il certificato di agibilità dell’immobile locato non era stato rilasciato per vicende proprietarie (v. sentenza di secondo grado, p. 2), in termini non congruenti con il primo motivo di appello proposto sul punto, svolge la sua motivazione con riferimento ai nuovi lavori di ristrutturazione che, in base alla prospettazione dell’appellante e dagli stessi atti difensivi del S., riportati testualmente in ricorso, non costituivano, invece, motivo del provvedimento di sospensione del rilascio del nuovo certificato di agibilità e, quindi, del mancato rilascio dello stesso, senza in alcun modo argomentare al riguardo. Ne consegue che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale risulta non congruente e coerente con riferimento alle premesse dalle quali prende l’avvio e le conclusioni cui perviene. […]”.
Sentenza 20 luglio 2016/14831