Il Mobbing non sussiste se viene accertata la violazione degli ordini di servizio

La sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata con Ordinanza n.12364 del 23 giugno 2020 escludendo la sussistenza di condotte mobbizzanti addebitate dalla ricorrente – agente di polizia municipale – a carico del Comune e dei suoi superiori. Il Collegio ha ritenuto che non fosse stata fornita prova di un comportamento ingiustificatamente ed intenzionalmente ostile, tanto più che, al contrario, era stata dimostrata la sussistenza delle violazioni degli ordini di servizio contestati alla lavoratrice, risultando irrilevante la situazione conflittuale e di intolleranza creatasi nell’ambiente di lavoro, connessa ad ordinarie dinamiche relazionali che di per sé non costituiscono il c.d. “mobbing” ove prive dei caratteri della pretestuosità e vessatorietà.