Rapporti lavorativi: le ultime sentenze
Le ultime Sentenze riguardo all’ambito del diritto al lavoro si sono concentrata su temi come ad esempio la concorrenza sleale, l’insolvenza del datore di lavoro e la responsabilità riguardo agli infortuni in cantiere.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 540 in data 08.09.2020 si è espressa su un delicato e controverso argomento affermando, peraltro in contrato con altre pronunce di merito e di legittimità, che nell’ambito della controversia per concorrenza sleale deve ritenersi illegittima l’acquisizione della posta elettronica del dipendente da parte del datore di lavoro quando tale corrispondenza si riferisce a corrispondenza privata proveniente da account personale.
Tale motivazione si fonda sulla considerazione secondo la quale il solo impiego del personal computer aziendale per scambiare mail dall’indirizzo personale non equivale a rendere i messaggi conoscibili al datore, trattandosi di corrispondenza protetta da username e password.
Questa stessa pronuncia, nel fondare l’illegittimità del comportamento datoriale, ha ipotizzato che esso possa costituire i reati di abuso al sistema informatico o comunque la violazione di corrispondenza.
LA FIGURA DI CAPO REPARTO NON TROVA INTEGRALE APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO
Per il Tribunale di Venezia, che si è espresso con sentenza n. 389 del 09.11.2020, il soggetto formalmente inquadrato come “capo reparto”, avendo la diretta responsabilità del reparto, fa parte a tutti gli effetti del personale direttivo aziendale, per il quale non trova integrale applicazione la disciplina del lavoro straordinario ex art. 39 (e poi art. 134) del CCNL di categoria, ma anche ex art. 17 D. Lgs. 66/03.
Con l’occasione il Tribunale ha definito il ruolo e le mansioni di capo reparto stabilendo che esso deve qualificarsi come la figura che, pur svolgendo anche talvolta attività di carattere materiale, nell’ambito della responsabilità del reparto, organizzi i turni di lavoro, verifichi i piani ferie, si occupi degli ordini e degli inventari di reparto, evidenzi le problematiche di gestione, si occupi di contattare i fornitori e contrattare sconti, addestri il personale. E che proprio per il particolare ruolo svolto il capo reparto può timbrare il cartellino due sole volte al giorno, in entrata e in uscita, proprio perché l’orario all’interno della giornata lavorativa viene gestito in maniera autonoma, consentendo anche una lunga pausa pranzo, che nella fattispecie, poteva variare dalle due alle tre ore.
IL LAVORATORE CHE NON IMPUGNA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PERDE DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI PREAVVISO
Per Cass. Civile, sentenza n. 26513, sezione Lavoro, del 20-11-2020, in materia di lavoro si deve porre attenzione alla corretta impugnazione della comunicazione di licenziamento ove essa si sovrapponga alla comunicazione della cessione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto. Ed in particolare è stato affermato che perde l’indennità di preavviso il lavoratore che non impugna il licenziamento per giusta causa anche se ha già superato il comporto.
Con motivazione a giudizio di chi scrive del tutto condivisibile è stato affermato che “sono legittimi i controlli difensivi finalizzati ad accertare comportamenti costituenti astrattamente reato. L’accesso illecito al conto corrente del marito di una collega mina infatti il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e lede l’immagine aziendale giustificando il licenziamento disciplinare del dipendente”.
In questi termini si è espressa di recente Cass. Civile, sentenza n. 25977, sezione Lavoro, del 16-11-2020
Con una articolata pronuncia la Cassazione civile, con sentenza n. 16249 del 29.07.2020, ha affermato che in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, l’iniziativa del lavoratore, da cui computare – a ritroso – il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell’ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell’accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro.
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, LA PREVENZIONE INFORTUNI È RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE.
Ci ricorda Cass., sezione penale n. 10544 del 08.03.2018, che in tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi.
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