Riconoscimento del Figlio nato fuori dal matrimonio

Il giudice può decidere di anteporre il cognome del padre a quello della madre anche se l’uomo ha riconosciuto il figlio solo in un secondo momento.

La signora L.T. è ricorsa in Cassazione per contestare la decisione del Tribunale di Tivoli che nel dicembre del 2014 aveva accolto il ricorso del padre, disponendo il cambiamento del cognome della figlia minore, aggiungendo il cognome dell’uomo prima di quello della madre.
Secondo la ricorrente sono stati violati alcuni comma dell’art. 262 del Codice Civile, rubricato Cognome del figlio nato fuori del matrimonio, infatti nel primo comma si può leggere che “Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre”. In secondo luogo, la donna contesta alla Corte l’affermazione per la quale “l’anteposizione del patronimico corrisponderebbe all’interesse superiore del minore” in quanto “vive presso la famiglia di origine della madre, e vi è un forte rischio di marginalità della figura paterna”. Secondo la donna, infatti, questa motivazione non è compatibile con la situazione in cui la bambina vive nella famiglia materna.
Secondo la Cassazione i motivi proposti dalla ricorrente sono infondati. I criteri con cui si individua il cognome servono a perseguire l’interesse del minore che in questo caso è “quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale”. Inoltre, il giudice del tribunale di primo grado ha ampio margine di giudizio su questa decisione come viene espresso nei comma 2 e 3 del suddetto art. 262 del Codice Civile che prevede la possibilità-dovere di decidere caso per caso, sempre tenendo come unico criterio di riferimento l’interesse del minore. Quindi, il Tribunale di Tivoli ha scelto di aggiungere il cognome del padre del minore per “non attribuire un rilievo indennitario al collocamento del minore presso la madre […] Con tale scelta il giudice ha voluto salvaguardare il valore della bigenitorialità e negare invece un rilievo al collocamento del minore affidato congiuntamente a entrambi i genitori”.
La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso della signora L.T.


Ecco alcuni estratti della Sentenza 18161-19:
“I due motivi di ricorso da esaminare congiuntamente sono infondati. La decisione impugnata si muove nel perimetro segnato in questa materia dalla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, secondo cui i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale […]”