Sequestro Impianto di Depurazione per Inquinamento Ambientale

La Terza Sezione della Cassazione ha affermato che il delitto di inquinamento ambientale di cui all’Art. 452-bis del codice penale è punibile anche a titolo di dolo eventuale.

Nell’estate del 2018 il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia aveva sequestrato preventivamente un impianto di depurazione delle acque di un paese della provincia; sequestro poi confermato dal Tribunale del Riesame. Nell’impianto era presente un by-pass, una tubatura, che collegava l’impianto fognario direttamente alla condotta sottomarina senza alcun trattamento delle acque reflue.
Il titolare della società che aveva in gestione l’impianto è ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento del sequestro dell’impianto adducendo la violazione dell’Art. 321 del codice di procedura penale.

Il titolare non aveva negato la presenza del by-pass, fatto che aveva portato al sequestro dell’impianto, ma il fatto di esserne imputabile in quanto il by-pass era già presente nella precedente gestione dell’impianto. Inoltre, era stato constatato nel 2016 che l’impianto avesse tutte le sezioni di trattamento sottodimensionante. Proprio per questo la mancata trattazione delle acque reflue dovrebbe essere vista come conseguenza di carenze strutturali e non come un disegno doloso da parte del titolare dell’impianto.
Il ricorso è stato rigettato poiché, secondo la giurisprudenza, in fase cautelare “è sufficiente la sussistenza dell’astratta sussumibilità dei fatti nella fattispecie di reato”. La Cassazione ha poi aggiunto che per quanto riguarda il profilo dell’elemento psicologico, il reato di Inquinamento Ambientale è un reato a dolo generico per la cui punibilità “è richiesta la volontà di abusare del titolo amministrativo con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale”, proprio per questo il reato è punibile anche per dolo eventuale. Il dolo eventuale è un tipo di dolo in cui il soggetto agente accetta che il comportamento illecito da lui messo in atto possa portare a conseguenze più gravi.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alcuni spunti dalla Sentenza 26007-19:
“Ed invero, deve premettersi che, con riferimento al delitto di inquinamento ambientale, per la sussistenza del “fumus” del delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis codice penale ai fini dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è richiesta un’alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in considerazione della natura e della durata nel tempo degli scarichi abusivi […]”