La riorganizzazione aziendale giustifica il licenziamento.
Un lavoratore ha presentato ricorso sulla decisione della Corte d’Appello di Palermo di non riconoscere l’illegittimità del licenziamento impostogli dall’azienda Joeplast. L’uomo era stato allontanato a seguito della soppressione del ruolo da lui ricoperto all’interno dell’attività, in base ad un processo di riorganizzazione aziendale. Il Tribunale aveva trovato in questa circostanza una giusta motivazione per il licenziamento, o, per lo meno, non aveva riconosciuto illegittimità né discriminazione nell’allontanamento del soggetto dall’azienda.
Il lavoratore si è rivolto alla Corte di Cassazione, ritenendo che il Tribunale non avesse preso in considerazione il fatto che l’azienda non avesse dimostrato reali motivo per la riorganizzazione, ad esempio la crisi economica o la riduzione della produzione. Inoltre, l’ex dipendente lamentava il mancato reinserimento con altre mansioni presso l’azienda, nonché un carattere discriminatorio del licenziamento, trascurato negli precedenti gradi di giudizio.
La Cassazione ha respinto il ricorso, precisando che le ragioni economiche non sono le uniche per le quali un’azienda possa pianificare una riduzione del personale; per quanto riguarda il reinserimento, la Cassazione ha giudicato tardivo l’interessamento del lavoratore, nonché difficilmente realizzabile, in quanto il suo inserimento avrebbe comportato il licenziamento di un altro dipendente. Infine, la Cassazione non ha riconosciuto la discriminazione dietro la decisione dell’azienda, non essendoci prove a sostegno di questa tesi. Dunque, la Cassazione ha confermato totalmente la sentenza della Corte d’Appello, respingo in toto il ricorso presentato dall’ex dipendente.
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“[…] Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 3628 dell’8/3/2012), “il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost. […]”.
Sentenza 20 giugno 2016/12668