Divorzio a domanda congiunta e convivenza more uxorio
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.
DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA – SEPARAZIONE CONSENSUALE – INSERITO NEL VERBALE D’UDIENZA – VALIDO TITOLO PER LA TRASCRIZIONE – CONDIZIONI – MENZIONI URBANISTICHE E CATASTALI – ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE
Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex articolo 2699 Cc e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex articolo 2657 Cc, purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985, come introdotto dall’articolo 19, comma 14, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/10, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
CONVIVENZA MORE UXORIO – STABILE CONVIVENZA – DIRITTO A PERMANERE NELL’ABITAZIONE DEL DE CUIUS DOPO IL DECESSO DEL CONVIVENTE – PRECEDENTE MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE – CONDIZIONE OSTATIVA
Integra il delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell’agente che ometta di versare in favore di figli minori l’assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.
DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – FATTISPECIE AGGRAVATA DELLA COMMISSIONE DEL FATTO IN PRESENZA DI MINORE – NOZIONE DI “FATTO” – ASSISTENZA DEL MINORE AD UN SINGOLO EPISODIO DI MALTRATTAMENTI
Ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell’art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
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