Immobili di proprietà esclusiva e impugnazione della delibera assembleare

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai condomini di fatto, alla mediazione per una compravendita da parte dell’amministratore e in termini di elementi imprescindibili per l’assemblea condominiale.

PARTI COMUNI – IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA – INFILTRAZIONI D’ACQUA – PROVENIENTI DALLA FACCIATA DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE – DOVUTE ALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE – LAVORI DA REALIZZARE NELL’IMMOBILE – A CARICO DEL CONDOMINIO CUSTODE – PROVVEDIMENTO D’URGENZA – SUSSISTE

Deve essere accolto il ricorso proposto ex articolo 700 Cpc dal proprietario esclusivo dell’immobile nello stabile condominiale danneggiato da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla facciata e dell’edificio condominiale dovute alle precipitazioni atmosferiche, dovendosi condannare detto condominio a eseguire con urgenza i lavori indicati dal consulente tecnico d’ufficio per rimuovere le infiltrazioni, che mettono a rischio la salute e l’incolumità dei residenti nei locali, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, laddove la frequenza e l’entità dei fenomeni atmosferici che si verificheranno nel prossimo futuro non possono essere gestite né controllate e non è escluso che la situazione possa peggiorare ed aggravarsi ulteriormente in caso di ulteriori piogge.

IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE – PUNTO DELLA DELIBERA CHE SI INTENDE IMPUGNARE – SPECIFICA INDICAZIONE – NECESSITÀ.

Deve ritenersi infondata, poiché del tutto generica in quanto priva degli elementi essenziali previsti nell’art. 163 c.p.c., l’impugnazione della delibera assembleare proposta senza indicare il punto della delibera che si intende impugnare, laddove risulti in atti che l’ordine del giorno dell’assemblea riunita nella medesima data aveva ad oggetto molteplici argomenti su cui l’organo collegiale era tenuto a discutere ed eventualmente deliberare, e senza neppure indicare con sufficiente chiarezza e precisione i presunti motivi di illegittimità del deliberato, non avendo specificatamente individuato le norme di legge o le norme del regolamento che si assumono violate.

AMMINISTRAZIONE – NOMINA AMMINISTRATORE – PRESUPPOSTI E REQUISITI

In tema di condominio, al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell’art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall’assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento essenziale della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

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