Licenziamento collettivo e assunzione a tempo indeterminato

La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di contratto collettivo, grande distribuzione commerciale, comparto degli enti di ricerca e tutela delle condizioni di lavoro.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO – COMUNICAZIONE ATTINENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE – ONERE DI PRODUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO – SUSSISTE.

In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella quale sono indicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ha la funzione di consentire il controllo del corretto esercizio del potere datoriale e mira a tutelare, oltre agli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto. Ne consegue che detta comunicazione non ha carattere integrativo ma attiene al nucleo essenziale della decisione, per cui è onere del datore di lavoro produrla con la costituzione in giudizio, senza che sia possibile una tardiva produzione in appello od una attivazione dei poteri istruttori d’ufficio, che non possono essere esercitati in presenza di una colpevole inerzia della parte interessata o per supplire ad una carenza probatoria di quest’ultima.

SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) SGRAVI CONTRIBUTIVI – ART. 25, COMMA 9, L. N. 223 DEL 1991 – REGIME PIÙ FAVOREVOLE RISPETTO ALL’ART. 2, COMMA 10-BIS, L. N. 92 DEL 2012 – APPLICABILITÀ RATIONE TEMPORIS FINO AL 31 DICEMBRE 2016 – PRESUPPOSTI – ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITÀ E ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO – PERCEZIONE DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE – IRRILEVANZA.

In tema di sgravi contributivi, il regime di cui all’art. 25, comma 9, l. n. 223 del 1991, più favorevole rispetto a quello previsto dall’art. 2, comma 10-bis, l. n. 92 del 2012, è applicabile alle fattispecie perfezionatesi sotto la sua vigenza (cioè, fino al 31 dicembre 2016) ed ha come unico presupposto l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non essendo invece richiesta, in positivo, la concreta percezione dell’indennità di mobilità, né, in negativo, la mancata percezione di un diverso trattamento di disoccupazione.

OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI – LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – REGIME ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL 1° MAGGIO 2011 – OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER LA MALATTIA – DATORI DI LAVORO CHE CORRISPONDONO IL TRATTAMENTO DI MALATTIA – ESONERO – ESCLUSIONE.

In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, a decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro che corrispondono per legge o per contratto collettivo (pure di diritto comune) il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti all’obbligo contributivo di malattia per le categorie di lavoratori a cui è applicabile la predetta assicurazione, anche se in precedenza erano esonerati da tale contribuzione.

OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI – LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – INDENNITÀ DI MALATTIA – DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA – CONTENUTO EQUIVALENTE ALL’ART. 6, L. N. 138 DEL 1943 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 20, COMMA 1, D.L. N. 112 DEL 2008, CONV. CON MODIF. DALLA L. N. 133 DEL 2008 – NECESSITÀ – TRATTAMENTO SOSTITUTIVO CORRISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO – CONSEGUENZE – ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE ALL’ENTE PREVIDENZIALE.

In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la norma di cui all’art. 11 del c.c.n.l. richiamato dall’art. 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è equivalente a quella dettata dall’art. 6 della l. n. 138 del 1943, in quanto esprime la fungibilità della retribuzione dovuta durante la malattia da parte del datore di lavoro rispetto all’indennità economica corrisposta dall’ente previdenziale, e deve pertanto essere interpretata – conformemente alla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 20, comma 1, del d.l. n.112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 – nel senso che il datore di lavoro non è tenuto al versamento della contribuzione ove, nella ricorrenza dell’evento protetto, abbia assicurato, in base a disposizioni di legge o di contratto collettivo, un trattamento sostitutivo dell’indennità di malattia, così determinando l’esonero dell’ente previdenziale dalla relativa erogazione.

CONTRIBUTI – RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI INDENNITÀ DI APE SOCIALE – MODALITÀ DI CALCOLO EX ART. 1, COMMA 181, L. N. 232 DEL 2016 – IDENTITÀ RISPETTO A QUELLE DEL RATEO PENSIONISTICO – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE – CALCOLO DEL RATEO PENSIONISTICO CON IL METODO RETRIBUTIVO, PREVIO CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI – CALCOLO DELL’APE SOCIALE SECONDO LA REGOLA DEL “PRO QUOTA” – ESCLUSIONE – ART. 3 DEL D.P.C.M. N. 88 DEL 2017 – IRRILEVANZA – FATTISPECIE.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – ASSICURAZIONE PER L’INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI – CONTRIBUTI – RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Indennità di APE sociale – Modalità di calcolo ex art. 1, comma 181, l. n. 232 del 2016 – Identità rispetto a quelle del rateo pensionistico – Sussistenza – Conseguenze – Calcolo del rateo pensionistico con il metodo retributivo, previo cumulo dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali – Calcolo dell’Ape sociale secondo la regola del “pro quota” – Esclusione – Art. 3 del d.P.C.M. n. 88 del 2017 – Irrilevanza – Fattispecie.

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO – ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTO ECONOMICO ED INQUADRAMENTO – PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DELLA LEGGE – NECESSITÀ – APPLICABILITÀ ANCHE PER LE RETRIBUZIONI SPETTANTI EX ART. 2126 C.C. – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE ANCHE IN TEMA DI T.F.R.

Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull’inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore; di conseguenza, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzione spettanti ex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva.

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