La gestione dei figli e del mantenimento nella separazione
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai danni per infedeltà reciproche nel caso di scioglimento di matrimonio di una coppia aperta, trasferimento dei figli minori con genitori separati e addebiti della separazione in caso di coniuge violento.
SEPARAZIONE E DIVORZIO – SPESE STRAORDINARIE – PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI – RIMBORSO – ESBORSI PREVEDIBILI – AZIONABILITÀ MEDIANTE PRECETTO – SPESE NON PREVEDIBILI – AUTONOMA AZIONE DI ACCERTAMENTO – NECESSITÀ.
Le spese sostenute per la formazione post-universitaria del figlio maggiorenne (master, corsi specialistici), pur se finalizzate al completamento della formazione professionale, non costituiscono spese universitarie in senso stretto e, per il loro carattere imprevedibile e rilevante, non possono essere recuperate in via esecutiva sulla base del titolo originario di condanna al mantenimento, richiedendo l’esercizio di autonoma azione di accertamento che valuti l’adeguatezza della spesa alle esigenze formative del figlio e la proporzione del contributo alle condizioni economiche di entrambi i genitori.
L’azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall’ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).
SOLDI SPESI DA UN CONIUGE PER IL MATRIMONIO – BREVE DURATA DELL’UNIONE – RESTITUZIONE DELLE SOMME – NON SUSSISTE.
Cade il decreto ingiuntivo incassato dal coniuge che, da solo, ha speso molti soldi per un matrimonio durato poi pochi mesi. Sono somme che coprono i bisogni necessari e futuri della famiglia, per questo non ripetibili.
MINORI – ADOZIONE – STATO DI ADOTTABILITÀ – PRESUNTO PADRE BIOLOGICO – MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO – NULLITÀ DELLA SENTENZA.
In tema di famiglia, è nulla la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità del minore se il presunto padre biologico non è stato avvertito della procedura. È infatti necessario ripristinare il diritto di difesa del genitore pretermesso, a maggior ragione quando la sua identità è nota all’ufficio giudiziario.
L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare.

