Affidamento dei figli minori e revisione dell’assegno di mantenimento

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo all’affidamento dei figli minori, alla revisione degli assegni di mantenimento per i figli e in tema di beni in comunione tra coniugi separati.

IMMOBILE IN COMUNIONE TRA CONIUGI SEPARATI: PREVISTA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALL’ALTRO CONIUGE?

Con la sentenza n. 10264 del 18-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’articolo 1102 Cc, i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene.

CRITERI PER LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

Con la sentenza n. 9835 del 13-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che l’oggetto del giudizio di revisione è la verifica della sopravvenienza di giustificati motivi idonei a confermare o escludere la debenza dell’assegno a suo tempo previsto, nell’an e nel quantum, a carico dell’ex coniuge, non assumendo rilievo il fatto che l’assegno sia stato originariamente costituito sulla base di un accordo tra le parti. La facoltà di chiedere la revisione dell’assegno, in quanto accordata direttamente dalla legge, non trova ostacolo negli originari accordi tra le parti o in clausole ivi inserite che non possono essere interpretate come rinuncia definitiva alla revisione dell’assegno in conseguenza dell’eventuale successivo sopraggiungere di giustificati motivi: ne consegue che il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio laddove la Corte d’appello ha erroneamente autolimitato il proprio potere giurisdizionale alla verifica dell’esistenza di fatti sopravvenuti giustificativi della sola modifica del quantum dell’assegno.

SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI: NECESSARIO INFORMARE IL GENITORE NON COLLOCATARIO?

Con la sentenza n. 11721 del 04-05-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di separazione personale (ma anche tra genitori naturali, ex articolo 337 bis Cc), non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cosiddette “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

REVOCA DEL DIRITTO DI MANTENIMENTO IN CASO DI STABILE CONVIVENZA DELL’ALTRO CONIUGE

Con la sentenza n. 356 del 27-04-2023, la Corte d’Appello di Messina stabilisce che l’’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento può essere escluso o dichiarato cessato solo ove si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona avente carattere di stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, potendosi in tal caso presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare: ne consegue che è legittima la revoca del contributo economico laddove il giudice ha posto a fondamento della decisione l’accertata stabilità e continuatività del nuovo legame instaurato dalla predetta, quali desumibili dalla convivenza della nuova coppia, dal trasferimento in altra Regione e dalla nascita di un bambino dalla relazione.

È ADOTTABILE UN MINORE I CUI NONNI SI SONO RESI DISPONIBILI AD AIUTARE I GENITORI NELLA SUA CRESCITA?

Con la sentenza n. 11707 del 04-05-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia familiare, il giudice non può dichiarare adottabile un minore senza tener conto della disponibilità manifestata dai nonni ad aiutare la coppia. La misura, infatti, ha carattere eccezionale e deve essere seguita solo quando le altre formule di natura assistenziale si sono dimostrate impraticabili.

 

L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto famigliare a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende in ambito famigliare riguardo a tutte le problematiche che sorgono in seguito a separazioni in cui viene coinvolto un minorenne, assegni di mantenimento e affidamenti di figli minori.