Affidamento ai servizi sociali, revisione dell’assegno di mantenimento e adozione dei minori d’età

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo all’affidamento dei minori ai servizi sociali, alla revisione degli assegni di mantenimento per i figli e in tema di azione di minori d’età.

AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI SENZA ASCOLTO DEL MINORE

Con la sentenza n. 10788 del 21-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che non si può disporre l’affidamento del minore ai servizi sociali senza ascoltare i minori, anche in casi gravi come la descolarizzazione.

MANCATA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE PER IL MINORE AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI: È NULLO IL GIUDIZIO DI RECLAMO?

Con la sentenza n. 10666 del 20-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di filiazione, è nullo il giudizio di reclamo che affida il minore ai servizi sociali senza nominare un curatore speciale. Il conflitto di interessi sorto con i genitori rende rilevabile d’ufficio il vizio della mancata integrazione del contraddittorio anche in sede di legittimità.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL FIGLIO: PUÒ ESSERE REVISIONATO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

Con la sentenza n. 10423 del 19-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di divorzio, non può essere chiesta la revisione dell’assegno di divorzio se l’onerato sa che la ex moglie ha chiesto l’indennità di accompagnamento per il figlio della coppia. È irrilevante pertanto che il beneficio dell’Inps sia stato erogato nel corso del giudizio perché la riduzione è ammessa solo per i fatti sopravvenuti e non per quelli ampiamente prevedibili.

SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MINORI

Con la sentenza n. 10290 del 18-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di separazione, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio minore e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e quelli che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ossia in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinari età dell’assegno di contributo al mantenimento: ne consegue che è dovuta la rivalutazione automatica Istat sul contributo annuale dovuto dal genitore non collocatario per le vacanze dei figli minori, in quanto ulteriore contributo certo nel suo costante e prevedibile ripetersi a cadenza annuale, integrativo del contributo di mantenimento mensile perché anch’esso destinato ai bisogni ordinari dei figli e rientrante nel loro regime di vita, nonché, come tale, assoggettabile all’automatico adeguamento Istat a tutela dell’interesse della prole, altrimenti pregiudicato.

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI. OBBLIGO DI AUDIZIONE DELLA FAMIGLIA COLLOCATARIA?

Con la sentenza n. 36092 del 09-12-2022, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di adozione di minori di età, l’art. 5, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall’art. 2 della l. n. 173 del 2015) – che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a pena di nullità, dell’affidatario o dell’eventuale famiglia collocataria – trova applicazione, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia nel caso in cui venga disposto l’affidamento familiare, ai sensi degli artt. 2 e ss. della l. cit., sia quando, pendente il menzionato procedimento, e fino alla eventuale declaratoria di adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento, detto pure affidamento, cd. “a rischio giuridico”), restando la norma inapplicabile nei casi di affidamento preadottivo ex artt. 22 e ss. della citata l. n. 184.

 

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