Bilancio consuntivo condominiale errato, delibera assembleare e spese condominiali
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo ai bilanci consuntivi, alla delibera assembleare e alla ripartizione delle spese condominiali.
ERRORI DI CALCOLO NEL BILANCIO CONSUNTIVO: QUANDO DEVE CONTESTARLO IL SINGOLO CONDOMINO?
Con la sentenza n. 10101 del 17-04-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in materia condominiale, il singolo condomino non può eccepire l’errore di calcolo del bilancio consuntivo senza impugnare la delibera dell’assemblea. È esclusa pertanto la possibilità di contestare il rendiconto solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 3397 del 31-03-2023, il Tribunale di Napoli stabilisce che il condominio deve essere condannato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale al soggetto scivolato sul pavimento reso sdrucciolevole dall’umidità dell’androne dell’edificio, non è ravvisabile alcun elemento che integri la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2051 Cc, né sono emersi profili di colpa addebitabili all’infortunato, dal momento che l’istruttoria non ha evidenziato nessuna circostanza sulla base della quale si possa ritenere che l’evento dannoso si verificò a causa di una condotta del danneggiato imprevedibile da parte del custode ovvero di una negligenza della vittima, risultando il pericolo non segnalato.
NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
Con la sentenza n. 374 del 02-03-2023, il Tribunale di Cosenza stabilisce che, in tema di condominio, sono nulle le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario all’ordine pubblico o al buon costume. In questi casi infatti, la deliberazione assembleare, nonostante verta su una materia rientrante nelle attribuzioni dell’assemblea, si pone però in tale contrasto con i valori giuridici fondamentali dell’ordinamento da non poter trovare alcuna tutela giuridica, sicché la sua nullità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (anche da parte del condomino che abbia votato a favore della sua approvazione). Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all’art. 1137 cod. civ.
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI
Con la sentenza n. 358 del 28-02-2023, il Tribunale di Cosenza stabilisce che, in tema di condominio, le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per “impossibilità giuridica” dell’oggetto ove l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere – oltre che per il caso oggetto della delibera – anche per il futuro; mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato.
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