Denunciato locatore per soldi “in nero” sull’affitto, assolto.

L’inquilino di un appartamento in affitto ha portato in giudizio le proprietarie dell’immobile da lui abitato, poiché per ogni mese queste avevano preteso una somma aggiuntiva a quella prevista sul contratto d’affitto, versate dall’uomo tramite assegno bancario. La richiesta del conduttore era la restituzione dell’intera somma versata “in nero”, pari quasi a 20.000 euro. Il tribunale di Roma aveva accolto la domanda, condannando le donne al risarcimento nei confronti dell’inquilino. La Corte d’Appello di Roma aveva invece ribaltato la sentenza, assolvendo dalle accuse le proprietarie di casa e condannando l’inquilino al risarcimento delle spese.

Attraverso il ricorso presso la Corte di Cassazione, i legali dell’inquilino hanno lamentato l’errata valutazione dei giudici a proposito degli assegni versati. Infatti, le proprietarie hanno rilasciato regolare ricevuta per questo pagamento, dimostrando, secondo gli avvocati delle donne, la propria buona fede e non l’intenzione di nascondere il denaro. I motivi del ricorso dell’inquilino sono riconducibili tutti a false applicazioni degli articoli di diritto abitativo, i quali hanno fuorviato l’attenzione dei giudici portando ad una sentenza ingiusta.

La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. In parte, non è consentito mettere in discussione l’analisi e la valutazione di fatti e prove svolta dalla Corte territoriale; d’altro canto, la Cassazione ha convenuto sulla legittimità degli assegni versati dall’uomo alle proprietarie dell’immobile, non come pagamento “in nero” ma come aggiunta concordata e giustificata sull’affitto. Pertanto, la Cassazione ha condannato l’inquilino al risarcimento delle spese giudiziarie nei confronti delle due proprietarie, rigettando completamente il ricorso.

Il nostro Studio Legale Associato, con sede a Verona, Affi e Desenzano, si occupa di impugnazione sentenze anche in ambito di Diritto della Locazione, come in questo caso anche per problemi e controversie legate ai contratti d’affitto.

“[…] l’accertamento della sussistenza di una (pur generica) contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. 3 maggio 2007, n. 10182), nella specie non sussistente. […]”
Sentenza 20 luglio 2016/14828