Affittuari abusivi, respinto il ricorso degli eredi

Gli eredi di un locatore hanno presentato ricorso rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che vedeva respinta la loro richiesta di risarcimento da parte dell’affittuario di un immobile di loro proprietà. A causa di alcuni oneri non corrisposti ai due proprietari, l’inquilino è stato portato in tribunale; ma sia la Corte di Trapani che quella di Palermo hanno respinto la richiesta di risarcimento. La causa è stata portata in ricorso alla Corte di Cassazione.

I legali degli eredi hanno lamentato la falsa applicazione di alcuni articoli da parte della Corte d’Appello, nonché il mancato giudizio riguardo l’affitto del terrazzo percepito abusivamente ed in modo illegittimo dall’inquilino. Inoltre, gli eredi hanno contestato dei fatti non dichiarati nei precedenti gradi di giudizio.

La Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso; in primis, la mancata impugnazione nei precedenti gradi di giudizio di una controversia ne limita la dichiarazione nei gradi di giudizio successivi al primo. La Cassazione ha dichiarato l’illeggittimità di tutti i ricorsi presentati dagli eredi, respingendo tutte le richieste avanzate dai loro legali, disponendo il risarcimento delle spese legali sostenute dall’inquilino dell’immobile in questione.

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“[…] è noto che la mancata impugnazione di una autonoma ratio rende in radice privo di interesse il motivo diretto contro un’altra, visto che la decisione gravata si potrebbe adeguatamente fondare sulla ragione non impugnata, divenuta definitiva per mancata impugnazione (fermissima giurisprudenza: principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., da Cass., ord. 3 novembre 2011, n. 22753; tra le innumerevoli altre, v.: Cass. 28 gennaio 2013, n. 1891; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1610; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118). […]”

Sentenza 19 luglio 2016/14712