Assolta l’Agenzia delle Dogane, citata in giudizio per insolvenza

Una società privata ha chiamato in causa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato in seguito al mancato pagamento di diversi canoni d’affitto da parte di quest’ultima. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Lecce aveva valutato il risarcimento chiesto dalla locatrice, per una somma totale di circa 180.000 euro, salvo poi rigettare la richiesta assolvendo l’Agenzia. Stessa sorte per la sentenza del primo ricorso emessa dalla Corte d’Appello. La locatrice ha presentato quindi un ulteriore ricorso presso la Corte di Cassazione, presentando diversi motivi a suffragio della richiesta di risarcimento.

In primo luogo, i legali della società hanno lamentato la falsa applicazione di diversi articoli che avrebbe comportato l’errata valutazione della Corte territoriale; infatti, questa avrebbe omesso di prendere in considerazione il mancato recesso esplicito da parte dell’Agenzia. Quest’ultima si difende, adducendo come motivo della rescissione del contratto il venir meno dell’interesse pubblico, oltre che una ristrutturazione necessaria dell’edificio. Inoltre, i legali della società locatrice hanno lamentato i numerosi danni arrecati alla struttura dall’Agenzia delle Dogane, oltre che ancora occupata dai materiali in possesso dell’Agenzia. I legali ribadiscono il rifiuto della locatrice di riprendere possesso del locale.

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso proposti dalla società, giudicando le ragioni esposte dai legali infondati e inammissibili; la Corte ha dunque emesso sentenza di condanna nei confronti della società, la quale dovrà provvedere al risarcimento delle spese legali nei confronti dell’Agenzia delle Dogane.

L’avvocato Tommasini è specializzato, nel territorio di Verona e provincia, in Diritto della Locazione. Può aiutarvi nell’impugnazione di controversie legali relative ai contratti d’affitto come il mancato pagamento di canoni di locazione.

“[…] E senza considerare che, se l’immobile alla data di scadenza del contratto non era ancora sgombro di masserizie, tanto poteva legittimare il locatore a pretendere il risarcimento dei danni specificamente derivanti da tanto, ma non il rinnovo per altri sei anni o sic et simpliciter il pagamento dei canoni come se il contratto non fosse cessato. […]”

Sentenza 14 luglio 2016/14714