Annullata la delibera dell’assemblea condominiale che non aveva indicato la maggioranza
Se la maggioranza non è indicata non si può desumere che il consenso si è espresso con la maggioranza assoluta dei presenti. Il tribunale è costretto ad annullare la delibera.
Roma, il proprietario di un negozio sito in un condominio ricorre al Tribunale Ordinario di Roma per annullare la delibera dell’assemblea condominiale a cui non era stato invitato. La decisione prevedeva la realizzazione di lavori straordinari per il “rifacimento dei terrazzi e della rete d’aria per l’impianto termico centralizzato”. Oltre alla mancata convocazione di tutti i proprietari dei negozi, che sarebbero stati comunque interessati dai lavori e dal pagamento, il ricorrente denuncia l’incompletezza del verbale in mancanza dei nominativi dei presenti e quello dei votanti favorevoli, contrari e astenuti.
Il Tribunale si sofferma sul modo “del tutto generico” della compilazione del verbale dell’assemblea, soprattutto per quanto riguarda la votazione avvenuta, non facendo riferimento ad alcuna maggioranza. Non è quindi possibile, conclude il Tribunale, desumere una maggioranza assoluta. Anche le testimonianze degli altri condomini non sono sufficienti ad integrare la mancanza dei nominativi e per questo motivo il Tribunale Ordinario di Roma ha accolto l’impugnazione del titolare del negozio, annullando la decisione presa dall’assemblea condominiale. Il Condominio è stato inoltre condannato a pagare il rimborso delle spese processuali.
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Alcuni spunti della sentenza 14231/2018 del Tribunale Ordinario di Roma:
“[…] Il verbale, cioè, altro non è che il resoconto dello svolgimento dell’assemblea e, sebbene, in materia condominiale manchi una norma come quella prevista per le società di capitali circa il contenuto minimo del verbale dell’assemblea, nondimeno, l’art. 2375 codice civile (a tenore del quale: le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea, l’identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno), consente di stabilire analogicamente, i requisiti essenziali di forma e contenuto anche del verbale di assemblea condominiale.
[…] È ben vero che il verbale è preceduto dal foglio presenze con relativi millesimi, ma il verbale riporta, comunque, in modo del tutto generico le determinazioni dell’organo collegiale, senza far riferimento ad alcuna maggioranza, sicché la pretesa di assumerne che il consesso si sia espresso all’unanimità dei presenti non può assolutamente essere condivisa dal Tribunale (senza, per altro, che il contenuto di quest’ultima possa in alcun modo essere “integrato” da dichiarazioni testimoniali risolutive di dubbi interpretativi – come, invece, pretenderebbe la difesa del Condominio convenuto con l’articolazione dei capitoli 7 e 8 di prova orale della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod.proc.civ)”.