Assegno di mantenimento al figlio con apprendistato e assegni divorzili all’ex-coniuge.
La Cassazione Civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo all’obbligo di mantenimento del figlio con apprendistato, agli assegni divorzili e in materia di adozione estera.
OBBLIGO ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO ASSUNTO CON APPRENDISTATO
Con la sentenza n. 35494 del 19-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di divorzio, il padre deve continuare a mantenere la figlia che ha un contratto di apprendistato. La tipologia del rapporto di lavoro non consente di considerare la ragazza economicamente autosufficiente.
ASSEGNO DI DIVORZO ALL’EX-MOGLIE CHE HA SVOLTO UN LAVORO COMPATIBILE CON LA FAMIGLIA
Con la sentenza n. 35434 del 19-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che ha diritto all’assegno di divorzio la ex che ha fatto un lavoro compatibile con i ruoli di moglie e mamma. In questo caso l’insegnante aveva permesso a lui di affermarsi come medico, crescendo il figlio. Per questo si era anche generato un grande divario economico fra i due. Il tutto dimostrabile con presunzioni.
NORMATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA DI ADOZIONE STRANIERA
Con la sentenza n. 35437 del 19-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art.41, comma 1, l.184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere dall’accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all’interesse della minore.
CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE
Con la sentenza n. 35385 del 18-12-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’articolo 5, comma sesto, della legge 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
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