Indebiti previdenziali, licenziamenti ritorsivi e risarcimenti in caso di danni alla salute conseguenti all’attività lavorativa.

La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi in tema di disoccupazione, risarcimenti per danni alla salute correlati all’attività lavorativa e licenziamenti ritorsivi.

 

ONERI PROBATORI PER RICHIESTA RISARCIMENTO IN CASO DI DANNI ALLA SALUTE CONSEGUENTI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con la sentenza n. 24804 del 18-08-2023, la Cassazione Civile stabilisce che in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

DIVIETI DI CUMULO DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E CON L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

In data 17-08-2023, la Cassazione Civile stabilisce che, in tema di divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici, al titolare di pensione di anzianità non è riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di mobilità, atteso che l’art. 6 del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, per come successivamente modificato e integrato dall’art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, nell’attribuire espressamente la facoltà di opzione ai titolari di trattamenti pensionistici di invalidità, ha implicitamente escluso che i trattamenti di disoccupazione possano essere corrisposti a coloro che siano titolari di altri trattamenti pensionistici, non rientrando, peraltro, tale ipotesi tra quelle per le quali l’opzione costituisce una facoltà costituzionalmente necessitata.

In aggiunta, con la sentenza n. 24751 del 17-08-2023, la Cassazione Civile stabilisce che in materia di divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con l’assegno ordinario di invalidità, l’opzione per l’indennità di mobilità, prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, deve essere esercitata, a pena di decadenza, all’atto dell’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

INDEBITI PREVIDENZIALI E CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATUS DI DISOCCUPAZIONE

Con la sentenza n. 24645 del 16-08-2023, la Cassazione Civile stabilisce che nell’ipotesi di declaratoria di nullità dell’apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostituzione “ex tunc” del rapporto subordinato a tempo indeterminato, viene a cessare la condizione di disoccupazione, con la conseguenza che l’indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall’indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 2010) configura un indebito previdenziale, ripetibile – ai sensi dell’art. 2033 c.c. – entro il limite temporale della prescrizione.

ONERE DELLA PROVA IN CASO DI LICENZIAMENTO RITORSIVO

Con la sentenza n. 116 del 15-08-2023, il Tribunale di Piacenza stabilisce che in tema di licenziamento “ritorsivo” l’onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio.

 

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