Assemblee condominiali e responsabilità dei condomini per danni ad unità immobiliari di proprietà esclusiva
La cassazione civile, alcuni tribunali e le corti d’appello si sono espressi riguardo alle responsabilità dei condomini in caso di danni ad unità di proprietà esclusiva e in tema di assemblea condominiale.
PUÒ IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO IMPORRE DIVIETI GENERICI NELL’USO DEGLI ALLOGGI?
Con la sentenza n. 15222 del 30-05-2023, la Cassazione Civile stabilisce che il regolamento di condominio non può imporre divieti generici nell’uso degli alloggi. La restrizione della facoltà di godimento costituisce infatti una servitù che non deve risolversi nella preclusione di ogni possibile mutamento di destinazione dell’immobile.
Con la sentenza del 26-05-2023, il Tribunale di Catanzaro stabilisce che, in accoglimento della domanda cautelare proposta dai proprietari esclusivi delle unità immobiliari interessati dalle infiltrazioni d’acqua deve ordinarsi al condominio di effettuare immediatamente gli interventi necessari per ovviare al fenomeno derivante dal pessimo stato di conservazione del manto di copertura dell’edificio, dovendosi ritenere sussistente il periculum in mora in quanto i lavori risultano urgenti e necessari per ripristinare la salubrità dei locali.
Con la sentenza n. 1120 del 08-06-2023, il Tribunale di Velletri stabilisce che, a causa dello sversamento di liquami nell’unità immobiliare di proprietà esclusiva determinato dall’occlusione dell’impianto idrico e fognario del fabbricato, il condominio deve essere condannato ex articoli 2051 e 2043 Cc a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale al condomino proprietario del bene per l’omessa manutenzione e vigilanza della parte comune e al pagamento di una somma a titolo di danno punitivo per abuso del processo per la condotta serbata durante in sede di mediazione e di giudizio che integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale.
PREVENTIVA VERIFICA DELLA RITUALE CONVOCAZIONE DEI CONDOMINI PER DELIBERARE: NECESSARIA?
Con la sentenza n. 198 del 26-05-2023, la Corte d’Appello di Caltanissetta stabilisce che, in materia condominiale, si deve sempre fare riferimento all’art. 1136 c.c. secondo il quale l’assemblea non può deliberare se non verifica che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione e pertanto ogni condomino ha il diritto di essere messo nelle condizioni di farlo, ricevendo l’avviso di convocazione nel termine previsto, con la conseguenza che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (Cass. Civ., 18 aprile 2014, n. 9082).
L’avvocato Tommasini, specializzato in diritto condominiale a Verona, fornisce consulenze legali e assistenza completa per vicende condominiali.